F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0067/CSA pubblicata del 5 Dicembre 2023 – Calcio Lecco 1912 Srl
Decisione/0067/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0086/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0086/CSA/2023-2024 proposto dalla società Calcio Lecco 1912 Srl in data 10.11.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, di cui al Com. Uff. n. 042/Campionati Giovanili del 03.11.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.11.2023, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Calcio Lecco 1912 Srl ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore tesserato, Sig. Szekely Ianos Jozsef, dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC (cfr. Com. Uff. n. 042/Campionati Giovanili del 03.11.2023), in relazione alla gara Under 17, Serie A-B, Girone B, Calcio Lecco 1912 / Hellas Verona del 01.11.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato per 5 giornate effettive di gara l’allenatore Sig. Szekely Ianos Jozsef, poiché “Espulso per doppia ammonizione, pronunciava reiterate ingiurie e minacce all'Arbitro”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione nella misura ritenuta di giustizia.
Secondo la società Lecco la condotta del proprio allenatore è imputabile alla concitazione della gara, in occasione della quale l’arbitro aveva fischiato a senso unico, determinando la pronuncia di alcuni termini, comunque privi di minacce, da parte del tesserato sanzionato, considerando anche che è divenuta consuetudine da parte degli allenatori alzare il tono della voce nei confronti degli ufficiali di gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 novembre 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile, rilevando, quale causa di inammissibilità la violazione dei termini sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva per il deposito del preannuncio e dei motivi di reclamo.
Infatti, a fronte della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.042 - recante la sanzione impugnata - avvenuta in data 03.11.2023, la società Lecco ha depositato il preannuncio di reclamo tramite l’apposita piattaforma di Processo Sportivo Telematico Figc solo in data 08.11.2023 (5 giorni dopo, a fronte del termine di 2 giorni previsto dall’art.71, comma 2, del C.G.S.). Considerata tale violazione, la società Lecco avrebbe dovuto depositare i motivi di reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale (come previsto dall’art.71, comma 3, del C.G.S. per il caso di mancato – tempestivo - deposito del preannuncio di reclamo), avendo, invece, provveduto all’incombente solo il successivo 10.11.2023 (che avrebbe comportato il rispetto del termine di 5 giorni dal deposito del preannuncio come previsto dal comma 5 dell’art.71 del C.G.S. solo in caso di rispetto del precedente termine di cui al comma 2, che, invece, nel caso di specie risulta violato).
In ogni caso, anche nel merito, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare comunque congrua, considerata l’assoluta gravità della condotta del tesserato sanzionato come emergente dal referto arbitrale, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS (“Al 43'PT, allontanavo l'allenatore del Lecco sig. SZEKELY IANOS, per doppia ammonizione (30 PT e 43 PT) per proteste. Dopo la notifica dell'espulsione si avvicina minacciosamente a grande velocità venendo fermato dai suoi collaboratori, urlandomi a circa 40 cm *(vedi suppl.) *fai cagare, pezzo di merda, stai a casa la domenica, ti aspetto fuori”).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce