F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0071/CSA pubblicata del 11 Dicembre 2023 – Carpi AC SSDARL

Decisione/0071/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0115/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Componente (Relatore)

Savio Picone – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0115/CSA/2023-2024 proposto con procedimento d’urgenza dalla società Carpi AC SSDARL in data 1.12.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 57 del 28.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 4 dicembre 2023, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Matteo Sperduti per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 1.12.2023, preceduto da regolare preannuncio, la società A.C. Carpi SSDARL ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 57 del 28.11.2023, con la quale è stata comminata al proprio tecnico sig. Serpini Cristian la sanzione della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara, “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”.

Episodio accaduto nel corso dell’incontro Progresso – A.C. Carpi, disputatosi in Castel Maggiore (BO) in data 26.11.2023 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone D.

La sanzione risulta così comminata sulla scorta del referto dell’Assistente Arbitrale n.1, ove si legge che “al 36 del 2T, richiamavo l‘attenzione del collega arbitro per espellere il sig. Serpini C., allenatore della società Carpi, in quanto lo stesso, dopo essere stato ripreso più volte per svariate proteste, protestava platealmente nei confronti dell’arbitro nonostante la mia richiesta di placarsi. Nell’occasione pretendeva la veloce ripresa del gioco, interruzione dovuta ad un’ammonizione fatta dal collega, e gridava: voglio giocare cazzo, non voglio il giallo, siete sempre i soliti, fatemi giocare cazzo; il tutto nonostante la mia richiesta di placarsi e rientrare nell’area tecnica”.

 La reclamante sostiene che le espressioni pronunciate, nell’occasione, dal sig. Serpini, non costituiscono offesa rivolta al Direttore di gara, non potendo in alcun modo considerarsi lesive della sua dignità e prestigio personale. Si tratterebbe, secondo la reclamante, di una mera protesta, seppure “colorita”, per la decisione dell’Arbitro di interrompere il gioco, ma priva di alcuna connotazione violenta o aggressiva.

Conclude quindi la reclamante, in via principale per l’annullamento della sanzione di 4 giornate di squalifica  comminata dal Giudice Sportivo, con richiesta di limitare la squalifica ad 1 sola giornata in conseguenza dell’espulsione; in via subordinata, per la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica o comunque per la riduzione ritenuta più equa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto nei termini di cui al dispositivo.

Premesso che il Giudice Sportivo, ravvisando siccome offensive le espressioni del Serpini, ha evidentemente applicato la sanzione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritiene tuttavia questa Corte Sportiva, condividendo i rilievi formulati sul punto dalla reclamante, che nessuna portata offensiva può essere attribuita alle parole pronunciate dal tecnico.

Costui, difatti, si è limitato a protestare, seppure in modo scomposto e veemente, rispetto ad una decisione del Direttore di gara, senza tuttavia attingere costui con alcuna espressione offensiva, assolutamente non ravvisabile nelle parole riferite dall’Assistente.

Tuttavia, pur dovendosi per tale ragione riformare la decisione del Giudice Sportivo, non può accogliersi la richiesta principale della reclamante di limitare la squalifica ad una sola giornata di gara, quale mera conseguenza dell’espulsione: le modalità della protesta (“plateale”) e la sua reiterazione, anche a seguito dell’invito ad una maggiore compostezza rivolto dall’Assistente, integrano difatti gli estremi della condotta gravemente antisportiva che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, C.G.S., deve essere sanzionata con la squalifica per due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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