F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0072/CSA pubblicata del 12 Dicembre 2023 – Sig. Saverio Sticchi Damiani
Decisione/0072/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0097/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Andrea Lepore - Componente (Relatore)
Leonardo Salvemini - Componente
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0097/CSA/2023-2024, proposto dal Presidente Saverio Sticchi Damiani in data 22.11.2023,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 100 del 14.11.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 28 novembre 2023, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Andrea Lepore e uditi l'Avv. Domenico Zinnari e il Presidente Saverio Sticchi Damiani.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 22 novembre 2023 il Presidente dell’U.S. Lecce, avv. Sticchi Damiani, ha proposto reclamo avverso la delibera del giudice sportivo, pubblicata nel C.u. n. 100 del 14 novembre 2023, mediante la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica a tutto il 4 dicembre 2023 al massimo dirigente del sodalizio salentino, per avere, al termine della gara Lecce-Milan dell’11 novembre 2023, «negli spogliatoi assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti degli Ufficiali di gara rivolgendo loro reiteratamente espressioni offensive e minacciose; infrazione rilevata da un Assistente».
Il reclamante rileva l’eccessiva gravosità e sproporzionalità della sanzione comminata in primo grado ai suoi danni, in quanto avrebbe dato luogo a uno sfogo personale, non caratterizzato da intimidazione e dovuto al finale rocambolesco della gara. Nello specifico, viene evidenziato nelle memorie che quanto riportato dall’Assistente n. 1 nel suo rapporto potrebbe configurare soltanto un comportamento irriguardoso o ingiurioso e non minaccioso, sì da determinare una revisione della sanzione.
Per altro verso, si legge nel referto di quest’ultimo che «al rientro, nel tunnel verso gli spogliatoi quando salivo le scale verso la zona spogliatoi c’era il presidente del Lecce Sig. SAVERIO STICCHI DAMIANI che inveiva, urlando a gran voce, contro la squadra arbitrale in particolar modo verso l’arbitro dicendo: “vergognatevi, se retrocedo vi chiedo i danni, mi dovete dare i soldi che ci rimetto” e con violenza colpiva diverse volte una porta dei pressi dello spogliatoio cercando di intimorirci». Di tale condotta è data altresì puntuale indicazione nella relazione di gara sottoscritta dai tre delegati della Procura federale, che hanno assistito alla vicenda.
All’udienza ha partecipato il Presidente Sticchi Damiani, il quale ha insistito per l'accoglimento del reclamo.
Il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.
È giusto ribadire, anche per il caso che occupa, che i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento degli incontri (art. 61, comma 1, C.G.S.) e sono contestabili soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, oltre a giurisprudenza consolidata endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sportiva d’appello, 21 luglio 2020, dec. n. 245; Corte sportiva d’appello, 27 luglio 2020, dec. n. 250; Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137; Corte sportiva d’appello, 3 maggio 2021, dec. n. 172, Corte sportiva d’appello, 13 marzo 2023, dec. n. 165; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).
Tanto premesso, si rileva che il comportamento del Presidente dell’U.S. Lecce, di là di qualsiasi circostanza esposta nelle memorie, è da considerarsi gravemente irriguardoso e in violazione dell’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., e per tale motivo va senza dubbio fortemente stigmatizzato.
L’avv. Sticchi Damiani, in qualità di dirigente apicale del proprio sodalizio, avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta esemplare nei confronti degli ufficiali di gara e dei commissari di campo (art. 4 C.G.S.), nonostante la concitazione del momento. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose azioni, costituisce un contegno assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se Presidente (in questa direzione, ex plurimis, cfr. Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137; Corte sportiva d’appello, 2 maggio 2022, dec. n. 271).
La sanzione inflitta dal Giudice sportivo risulta, dunque, proporzionata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce