F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0074/CSA pubblicata del 12 Dicembre 2023 – S.S.D. Audace Monopoli A.R.L.

 

Decisione/0074/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0089/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0089/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.S.D. Audace Monopoli A.R.L. in data 18.11.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n.196 del 08.11.2023;

 visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.11.2023, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Audace Monopoli A.R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione della “ammenda di Euro 1.000,00 e diffida” inflitta alla società dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n.196 del 08.11.2023), in relazione alla gara Audace Monopoli/Sammichele 1992 del 04.11.2023 terminata con il risultato di 2-3.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Perché propri sostenitori a fine gara penetravano indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi tenendo un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti degli arbitri, costringendo gli arbitri a rimanere chiusi per un’ora nello spogliatoio fin tanto che l'osservatore arbitrale riusciva a farli allontanare. All'uscita dallo spogliatoio alcuni dei predetti sostenitori cercavano di aggredire l'arbitro N° 2 senza riuscirvi, grazie all'intervento dei dirigenti locali e dell'osservatore arbitrale che li scortavano fino all'autovettura”.

La reclamante deduce la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione rispetto ai fatti come realmente accaduti.

Sotto un primo profilo contestualizza i fatti sanzionati con il clima di forte tensione agonistica che avrebbe contraddistinto le fasi finali della gara tenuto conto che la Audace Monopoli si trovava in svantaggio (2-3), imputando ad alcune decisioni arbitrali “considerate dalla tifoseria particolarmente discutibili” la reazione, dapprima del sig. Bartolomeo D’Arienzo, dirigente addetto agli arbitri della società (espulso dal campo e sanzionato dal Giudice Sportivo con l’inibizione fino all’8/12/2023 con il medesimo Com. Uff. n.196 del 08/11/2023) e poi di alcuni tifosi.

Sotto altro profilo deduce che i tifosi realmente coinvolti sarebbero soltanto in numero di due, riferendo che essi avrebbero invano “tentato” di avvicinarsi alla porta degli spogliatoi, ma sarebbero stati subito allontanati dai dirigenti della squadra di casa che avrebbero presidiato lo spogliatoio degli arbitri per tutto il tempo necessario ad ottemperare a tutte le loro incombenze.

Infine lamenta la mancata applicazione in suo favore delle circostanze attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) e art. 29, comma 2, C.G.S., rivendicando che la società Audace Monopoli avrebbe immediatamente agito in maniera fattiva per far cessare qualunque forma di violenza anche verbale nei confronti degli ufficiali di gara come si evincerebbe dai referti stessi. Inoltre a carico della società non sussisterebbero precedenti specifici non essendo stata mai sanzionata per fatti analoghi a quelli oggetto di reclamo.

La società conclude chiedendo a questa Corte:

- in via principale la riduzione dell’ammenda da 1.000,00 a 500,00 con contestuale annullamento della diffida;

- in via subordinata, il solo l’annullamento/revoca della diffida.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 27.11.2023 nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Infatti l’art. 49, comma 4, C.G.S. richiede che i ricorsi e i reclami siano “sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori”. Il successivo comma 7 stabilisce inoltre che “Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo”.

Nel caso in esame il reclamo risulta proposto dalla S.S.D. Audace Monopoli A.R.L. in persona del sig. Bartolomeo D’Arenzio nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della società il quale, tuttavia, risulta sfornito del necessario potere rappresentativo essendo stato colpito dalla sanzione della “inibizione a svolgere ogni attività fino all’8/12/2023” con decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n.196 del 08.11.2023, peraltro in margine a condotte personali riferite alla medesima gara oggetto del presente ricorso.

L’art.9, comma 2, C.G.S., infatti, stabilisce che “La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale”.

Per quanto precede, l’attuale inesistenza in capo al sig. Bartolomeo D’Arenzio dei necessari poteri rappresentativi rende invalida la procura ed inammissibile il reclamo, trattandosi di irregolarità procedurale non sanabile.

Per tutto quanto precede il reclamo proposto dalla società S.S.D. Audace Monopoli A.R.L. deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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