F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0075/CSA pubblicata del 12 Dicembre 2023 – U.S. Cures Calcio A 5

Decisione/0075/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0102/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0102/CSA/2023-2024, proposto dalla Società U.S. Cures Calcio A 5 in data 19.11.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 LND, di cui al Com. Uff. n. 221 del 14 novembre 2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27 novembre 2023, il Dott.  Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Mattia Ponzani per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società U.S. Cures Calcio A 5, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Ramazio Nicolò, dal Giudice sportivo della Divisione Calcio A 5, di cui al Com. Uff. n. 221 del 14 novembre 2023, in relazione alla gara U.S. Cures Calcio A 5/Mirafin, dell'11 novembre 2023, valevole per il Campionato Nazionale  di Serie B, di Calcio A 5.

Il Giudice Sportivo, ha così motivato il provvedimento: "A gioco fermo il calciatore n. 11 lanciava volontariamente con le mani, a distanza ravvicinata, il pallone contro un calciatore avversario, colpendolo al volto".

La società reclamante ha prospettato una diversa qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che il calciatore non ha posto in essere una condotta violenta ai sensi dell’art. 38 del C.G.S., ma una condotta semplicemente negligente, senza la volontarietà di provocare un danno al calciatore avversario, peraltro non colpito al volto ma al petto.

Conclusivamente viene chiesta la riduzione della sanzione inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica tesa a ridurre la gravosità della condotta posta in essere dal calciatore Ramazio Nicolò, senza negare che detta condotta si sia effettivamente realizzata.

Nel merito, il Collegio rileva, anche alla luce del referto arbitrale, che il calciatore Ramazio Nicolò abbia posto in essere una condotta gravemente antisportiva e frutto di un gesto di stizza non controllato, priva però dei connotati della violenza e della intenzionalità di procurare alcun danno al calciatore avversario.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it