F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0076/CSA pubblicata del 12 Dicembre 2023 – Orvietana Calcio S.r.l.

Decisione/0076/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0098/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0098/CSA/2023-2024, proposto dalla società Orvietana Calcio S.r.l. in data 22.11.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 51 del 16.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.11.2023, l’Avv. Andrea Galli.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Orvietana Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Orchi Alessandro, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 51 del 16.11.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone E, Poggibonsi/Orvietana del 15.11.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione.

Secondo la società Orvietana la condotta tenuta dal calciatore Orchi non sarebbe qualificabile in termini di violenza ex art. 38 del C.G.S., bensì, tutt’al più come gravemente antisportiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 del C.G.S., poiché posta in essere unicamente allo scopo di divincolarsi da un avversario che lo stava trattenendo nel corso di una normale azione di gioco. L’intento del calciatore Orchi, in sostanza, era esclusivamente quello di avvantaggiarsi nella posizione di gioco e, quindi, totalmente privo di ogni connotazione violenta.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 novembre 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore Orchi “A gioco in svolgimento, con pallone non a distanza di gioco, per liberarsi da una marcatura avversaria in area di rigore, colpiva due volte a pugno chiuso con media intensità, il braccio del calciatore avversario. quest'ultimo cadeva a terra senza però subire alcun danno fisico e senza necessità di intervento sanitario. Il calciatore reo di aver commesso la condotta violenta usciva senza esitazione dal recinto di gioco”.

Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta del calciatore sanzionato, che, per le modalità con cui è stata posta in essere, con il pallone non a distanza di gioco, sferrando due pugni, quindi con mano chiusa, al braccio dell’avversario, facendolo cadere a terra, e, pertanto, con manifestazione di intensa forza fisica, reca in sé una indubbia potenzialità dannosa.

Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore Orchi risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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