F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0078/CSA pubblicata del 12 Dicembre 2023 – A.S.D. Sammaurese – calciatore Mattia Gasperoni
Decisione/0078/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0100/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0100/CSA/2023-2024, proposto dalla società ASD SAMMAURESE in data 21.11.2023,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 50 del 14.11.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.11.2023, il Dott. Antonino Tumbiolo.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ASD SAMMAURESE ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Gasperoni Mattia in relazione alla gara di Campionato di Serie D girone D, Sammaurese - Ravenna (cfr. Com. Uff. n. 50 del 14.11.2023).
Il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: “Per avere preso parte ad un principio di rissa nel corso della quale spingeva alcuni avversari ponendo le mani all’altezza del petto e del collo."
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 novembre, è stato esaminato il reclamo della società, fondato sulla ricostruzione della condotta del calciatore come reazione all’aggressione subita da un calciatore avversario, con conseguente richiesta di riduzione della squalifica in misura equa, proporzionata all’effettiva gravità dei fatti e di giustizia.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.
L’arbitro della gara ha riportato il fatto che ha dato origine alla sanzione disciplinare come segue: "Per aver reagito spingendo più avversari con forza ed aggressività all'altezza del collo e del petto più avversari a gioco fermo durante una mass confrontation".
Alla luce delle risultanze del referto arbitrale, questa Corte ritiene che la condotta del calciatore Gasperoni Mattia, consistente in una reazione, comunque scomposta e meritevole di sanzione, all'aggressione altrui (cazzotto in faccia ricevuto durante la mass confrontation), non possa essere qualificata come violenta e debba essere derubricata quindi a condotta gravemente antisportiva, con conseguente riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce