F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0081/CSA pubblicata del 15 Dicembre 2023 – Como 1907 S.r.l.
Decisione/0081/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0112/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
Umberto Maiello - Vice Presidente
Lorenzo Attolico - Componente
Michele Messina - Componente (relatore)
Franco Granato- Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0112/CSA/2023-2024, proposto dalla Società Como 1907 S.r.l. in data 1.12.2023,
per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 61 del 27.11.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.12.2023, l’Avv. Michele Messina.
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Como 1907 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n° 03 giornate inflitta al suo tesserato sig.Daniele Baselli dal giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 27 Novembre 2023, in relazione alla gara Como - Feralpisalò del 25 Novembre 2023, il cui provvedimento è così motivato: “per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, a giuoco fermo, alzandosi dalla panchina ed entrando sul terreno di giuoco, afferrato al collo, stringendo, un calciatore della squadra avversaria”.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, una volta illustrati i fatti occorsi durante la gara e proceduto alla ricognizione degli eventi dal giudice di prima istanza sanzionati, ha diffusamente dedotto in ordine all’assenza di intenzionalità lesiva nella condotta contestata al proprio tesserato attribuibile, a suo dire, all’aggressivo comportamento tenuto da un avversario nei confronti di altro giocatore e al momento di particolare tensione agonistica dell’incontro.
La società Como 1907 S.r.l., in forza, quindi, delle motivazioni diffusamente addotte, lamentando l’eccessiva severità della pena comminata, l’errata ricostruzione della dinamica, l’indubitabile configurabilità della condotta del calciatore Daniele Baselli quale gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S. e non violenta, ha chiesto, previa applicazione delle attenuanti ex art. 13 nn° 1 e 2 C.G.S. la riduzione della squalifica comminata da tre a una o due giornate di gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 07 Dicembre 2023, nessuno è comparso per la parte reclamante che non aveva fatto richiesta.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte ritiene che il reclamo debba essere respinto per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
Il Collegio considera, in premessa, come la condotta ascritta al sig. Daniele Baselli risulti essere documentalmente comprovata dal referto dell’arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61 comma 1 C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati.
Il direttore di gara testualmente riporta:
“Al 40 durante una revisione var, sono stato costretto a interrompere la review in quanto si accendeva una rissa che vedeva coinvolti giocatori titolari e riserve, nella quale il n 8 Baselli Daniele già sostituito e non più tra i titolari entrava sul terreno di giuoco e metteva le mani al collo stingendo e strattonando l’avversario in campo il numero 94 Letizia”.
In forza di tanto, ai fini della decisione, il Collegio non può che muovere dalla previsione dell’art. 38 C.G.S. che recita: “ Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”, nel cui perimetro va certamente ricompresa la condotta del calciatore Daniele Baselli.
La sanzione inflitta al ricorrente dal giudice sportivo appare, dunque, a questa Corte, secondo propria consolidata giurisprudenza, conforme al dettato normativo e alla ricostruzione del fatto così come narrato nel referto arbitrale.
L’azione del Sig. Daniele Baselli, risolvendosi nell’aggressivo impiego di forza fisica, assorbe di per sé il predicato tipico della condotta violenta, indipendentemente dall’assenza di conseguenze lesive, insufficiente a rivestire valenza ipoteticamente attenuante.
A parere di questo Collegio, la valutazione della gravità dell’atto violento nel caso specifico, non può essere operata solo ex post, in riferimento, cioè, ai suoi esiti ma deve necessariamente essere effettuata ex ante, e quindi alla potenziale pericolosità dell’intervento, ponderate tutte le circostanze concrete.
In ragione di quanto sopra dedotto, nessun dubbio può sussistere riguardo la natura violenta e non soltanto gravemente antisportiva del gesto e la circostanza che il calciatore Daniele Baselli, già sostituito, e dunque non più tra i titolari e appositamente entrato sul terreno di gioco, deve, a parere di questa Corte, essere ulteriormente considerata quale indice di maggiore gravità dell’azione, perché connotata da più elevata intenzionalità aggressiva.
La difesa della società reclamante, che deduce in ordine all’assenza di esiti lesivi del contatto, alla quale in ultima analisi potrebbero aver concorso addirittura elementi meramente accidentali e/o fortuiti, nessun contributo offre alla Corte al fine di figurare una dinamica degli eventi diversa rispetto a quella dettagliatamente refertata e quindi, ipoteticamente funzionale all’attenuazione della responsabilità ascritta e al collocamento del fatto nel perimetro della disciplina regolata dall’evocato art. 39, comma 1 C.G.S. che così dispone: “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”.
Osservato come i precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa, non siano, secondo la Corte, parametrabili alla vicenda in parola, è evidente, in conclusione, come dalla descrizione testuale del rapporto di gara, il comportamento tenuto dal calciatore Daniele Baselli resti connotato da tutti i requisiti della condotta violenta, non temperata, peraltro, da alcuna circostanza utile a giustificare un’eventuale mitigazione della pena edittale così come invocata.
Il Collegio ritiene, in aggiunta, come al caso di specie non possano neppure applicarsi le attenuanti generiche, disciplinate dall’art. 13 C.G.S. nn° 1 e 2 dalla Società ricorrente richiamate.
Il sig. Daniele Baselli, già sostituito, entrava appositamente in campo e la condotta da lui tenuta a gioco fermo a nessun titolo potrebbe definirsi esclusivamente reattiva a comportamento o fatto ingiusto altrui, perché ove anche sussistente non indirizzato direttamente in suo danno, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di applicabilità delle attenuati regolate dall’art. 13 comma 1 G.G.S.
La Corte ritiene, ancora, come non sia possibile temperare il rigore sanzionatorio della imputazione in addebito neanche ai sensi dell’art. 13 comma 2 del Codice, a mente del quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.
E’ necessario al riguardo considerare come lo stato di tensione conseguente all’evoluzione agonistica dell’incontro, denunciato dalla società reclamante, non valga, a parere del Collegio, a configurare una diversa e più tenue ipotesi disciplinare dal momento che le pressioni di ordine emotivo, piuttosto che fattori fortuiti imprevedibili ed inevitabili, costituiscono un dato ordinario e costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicché il loro controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni giocatore, in special modo se esperto quale il Sig. Daniele Baselli può certamente definirsi.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Como 1907 S.r.l. nell’interesse del suo tesserato Sig. Daniele Baselli deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione inflitta dal giudice sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele Messina Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce