F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0082/CSA pubblicata del 15 Dicembre 2023 – calc. Letizia Gaetano

Decisione/0082/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0116/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Lorenzo Attolico – Componente

Andrea Lepore - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 116/CSA/2023-2024, proposto dal calciatore Letizia Gaetano in data 06.12.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 61 del 27.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.12.2023, il Prof. Avv. Andrea Lepore e udita l’Avv. Francesca Auci, in rappresentanza del reclamante;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 06.12.2023, il calciatore Letizia ha proposto reclamo avverso la delibera del giudice sportivo pubblicata in C.u. n. 61 del 27 novembre 2023, mediante la quale veniva squalificato per 3 giornate effettive di gara «per avere, al 40° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato al collo, stringendo, un calciatore della squadra avversaria».

Tramite il suo legale, il calciatore contesta sia la ricostruzione degli eventi sia la qualificazione della condotta violenta attribuitagli nel referto di gara.

In particolare, sostiene che, nella sua valutazione, il giudice di prime cure non abbia tenuto in considerazione, al fine di una corretta qualificazione del comportamento, il contesto di gioco nel quale le squadre si trovavano al minuto 40mo del secondo tempo e il fatto che l’azione posta in essere dal reclamante sarebbe stata solamente scomposta, tale da consentire un’attrazione di quest’ultima verso la fattispecie della condotta antisportiva e non violenta.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.

È giusto ribadire, anche per il caso che occupa, che i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento degli incontri (art. 61, comma 1, C.G.S.) e sono contestabili soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, oltre a giurisprudenza consolidata endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno

2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sportiva d’appello, 21 luglio 2020, dec. n. 245; Corte sportiva d’appello, 27 luglio 2020, dec. n. 250; Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137; Corte sportiva d’appello, 3 maggio 2021, dec. n. 172, Corte sportiva d’appello, 13 marzo 2023, dec. n. 165; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

Tanto premesso, si rileva dagli atti di gara che il comportamento del Letizia, di là da qualsiasi circostanza esposta nelle memorie, è da considerarsi violento.

Il rapporto dell’arbitro sul punto è sufficientemente chiaro nella descrizione della condotta in addebito. Nel referto, infatti, si afferma che «Al 40mo durante una revisione var, sono stato costretto a interrompere la review in quanto si accendeva una rissa nata a causa del n. 94 Letizia Gaetano società Feralpisalò, il quale si dirigeva correndo e mettendo le mani al collo al numero 10 Cutrone società Como stringendolo e strattonandolo per fermarlo mentre si avvicinava alla linea laterale in prossimità del monitor in mezzo alle panchine. La stessa mass confrontation vedeva coinvolti giocatori titolari e riserve, nella quale il n. 8 Baselli Daniele società Como già sostituito e non più fra i titolari entrava sul terreno di giuoco e metteva le mani al collo stringendo e strattonando l’avversario in campo il numero 94 Letizia».

In definitiva, rispetto alla condotta del Baselli, pure espulso, il comportamento del reclamante è sanzionabile per due motivi: da un lato, perché pone in essere l’azione dalla quale si è originata la rissa; dall’altro, perché mettere le mani al collo, stringere e strattonare un avversario, per lo più a gioco fermo, costituisce senza alcun dubbio una condotta ascrivibile al genus della "condotta violenta",  ex art. 38 C.G.S.

La decisione del giudice sportivo di sanzionare con la squalifica per 3 giornate effettive di gara è, dunque, proporzionata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL VICE PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                                 Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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