F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0084/CSA pubblicata del 19 Dicembre 2023 – U.S. Vibonese Calcio SRL – Sig. Ramondino Francesco – Sig. Buscè Antonio

Decisione/0084/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0106/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0106/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio SRL in data 27.11.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 53 del 21.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4 dicembre 2023,  il dott. Savio Picone e udito l’avv. Piero Perri per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Vibonese Calcio SRL ha proposto reclamo avverso le sanzioni: - inibizione fino al 20.1.2024 al Sig. Ramondino Francesco; - squalifica per 4 giornate effettive di gara al Sig. Buscè Antonio, inflitte in relazione alla gara Vibonese Calcio/Città di Acireale 1946 del 19.11.2023.

La reclamante chiede la riduzione della squalifica per quattro giornate effettive all’allenatore sig. Antonio Buscè, in relazione alla gara Vibonese Calcio / Città di Acireale 1946 (Campionato di Serie D – Girone I) disputata il 19 novembre 2023.

Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, ha così motivato: “Per avere profferito espressione offensiva nei confronti del Direttore di gara”.

La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione. Ed infatti, a suo dire: il Buscè avrebbe sì protestato, in reazione a reiterati comportamenti scorretti dei calciatori della squadra avversaria, ma soltanto a questi si sarebbe rivolto il suo disappunto, non all’arbitro ed ai suoi assistenti; pertanto, la sanzione sarebbe scaturita dal fraintendimento in cui sarebbe incorso l’assistente Grimaldi; la frase pronunciata dal Buscè sarebbe sanzionabile, nella specie, quale condotta antisportiva verso gli avversari, ai sensi dell’art. 39 C.G.S.; si aggiunga che, a fine gara, il Buscè avrebbe serenamente salutato la terna arbitrale con una stretta di mano; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36 C.G.S., ai fini della squalifica per quattro giornate, potendo in subordine farsi applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 6 novembre 2023, udito l’avv. Perri per la U.S. Vibonese Calcio SRL, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di piena prova ex art. 61.1 C.G.S.; si legge nel rapporto dell’assistente dell’arbitro che il Buscè, al 17’ del secondo tempo “(…) protestava contro una decisione del collega dicendo a voce elevata: che cazzo state combinando, siete veramente scandalosi e scarsi”.

Nel referto arbitrale non vi è traccia di scuse del Buscè, dopo il provvedimento di espulsione ovvero al termine della partita.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro, tale è da considerarsi quella addebitata al Buscè (si veda la giurisprudenza di questa Corte, che ha condivisibilmente giudicato come irriguardoso l’epiteto “scandaloso” rivolto agli ufficiali di gara: cfr., tra molte, C.S.A., Sez. I, 1 ottobre 2015 n. 18; Id., Sez. I, 18 maggio 2022 n. 300).

Nella specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica. 

La sanzione comminata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.

Ne discende il rigetto del reclamo, per la posizione del Buscè.

Infine, quanto alla inibizione comminata dal Giudice Sportivo, per la medesima gara, al dirigente Francesco Ramondino, il Collegio prende atto della rinuncia all’impugnativa della Vibonese Calcio.

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 71, comma 3 C.G.S. per la posizione del Sig. Ramondino Francesco.

Respinge il reclamo in epigrafe per la posizione del Sig. Buscè Antonio.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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