F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0086/CSA pubblicata del 20 Dicembre 2023 – NF Ardea Calcio – Sig. Cristian Conti – calciatore Francesco Barba
Decisione/0086/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0126/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Antonino Tumbiolo - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0126/CSA/2023-2024, proposto dalla società NF Ardea Calcio in data 11.12.2023,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 59 del 05.12.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza del 13 dicembre 2023 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 11.12.2023, preceduto da regolare preannuncio, la società NF Ardea Calcio ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 59 del 5.12.2023, con le quali sono state comminate le seguenti sanzioni:
- a carico di essa società, l’ammenda di € 1.300,00, “per avere persona riconducibile alla società profferito espressioni ingiuriose, irriguardose e minacciose all’indirizzo del Direttore di Gara”;
- a carico del calciatore Barba Francesco, la squalifica per due gare effettive, “per avere trattenuto il pallone per ritardare la ripresa del gioco e spinto un calciatore avversario che cercava di recuperare il pallone, facendolo cadere a terra”;
- a carico del dirigente Conti Cristian l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 5.2.2024, “per avere rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”.
Il tutto occorso durante l’incontro Ardea Calcio – Cassino Calcio, disputatosi ad Ardea il 3.12.2023 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone G.
Quanto all’ammenda comminata alla società, la reclamante osserva che “la persona in questione” non sarebbe riconducibile ad essa società, in quanto “persona al di fuori di qualsiasi contesto interno societario” e che nell’area antistante agli spogliatoi erano presenti, per quanto concerne la Ardea Calcio, solo soggetti inseriti in distinta, sicchè non vi era motivo per accostare alla società la suddetta persona, anche perché non identificata da alcuno. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione, o la sua diminuzione nella misura del 50%.
Quanto al calciatore Barba Francesco, la reclamante produce un video dal quale si evincerebbe non solo una diversa ricostruzione del fatto, ma anche l’errore sulla persona del calciatore che avrebbe trattenuto il pallone, trattandosi di un compagno di squadra seduto in panchina a due posizioni di distanza dal Barba. Dal medesimo video si evincerebbe inoltre che, nell’occasione, non sarebbe stata commessa alcuna scorrettezza, in quanto il compagno di squadra del Barba aveva bloccato il pallone per evitare di essere colpito in faccia e di essere stato immediatamente raggiunto da un avversario che, nella foga di recuperare il pallone per effettuare la rimessa, era caduto per terra. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione o, in subordine, la riduzione della squalifica ad una sola giornata.
Quanto infine al dirigente Conti Cristian, la reclamante sottolinea la correttezza che ha sempre contraddistinto l’operato di costui il quale, nell’occasione, si era lasciato trascinare dall’euforia del momento “sbagliando i modi”, ciò di cui si era reso subito conto andando a porgere le proprie scuse all’Arbitro a fine gara (circostanza, quest’ultima, riportata anche sul referto), Conclude pertanto per una riduzione della squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo deve essere trattato distinguendo le singole posizioni oggetto di sanzione.
La doglianza relativa all’ammenda comminata alla società è infondata.
Si legge nel referto arbitrale che “a fine gara il direttore generale dell’Ardea Danilo Pizi facilmente riconosciuto da foto e organigramma, non iscritto in distinta, si avvicinava con fare estremamente minaccioso nei confronti della terna e in particolare al sottoscritto veniva faccia a faccia con queste parole: ma tu pensi che qui stiamo a giocare, tu non hai capito un cazzo, io ci metto i soldi, bloccandomi l’accesso agli spogliatoi, dopo insisteva: tu a Milano non ci torni, sappilo, io ti aspetto dopo, la gravità delle sue parole è nel finale della sua minaccia di morte: io ti aspetto al Rio Verde e poi Pum Pum, mimando il gesto della pistola che spara”. Nel successivo supplemento, l’Arbitro ha confermato in toto l’episodio, senza tuttavia ribadire l’identificazione del Pizi, indicando comunque una “persona riconducibile alla società Nuova Florida Ardea”.
Risulta dunque che l’Arbitro ha chiaramente riferito alla società Ardea, senza ombra di dubbio, il soggetto protagonista delle minacce e delle ingiurie, indipendentemente dalla sua esatta identificazione, tanto più che anche l’assistente n. 1 ha riferito che, a fine partita, “Danilo Pizi, direttore generale della società Nuova Florida Ardea, non in distinta, con fare minaccioso si avvicinava verso di noi urlando testuali parole: che cazzo avete combinato, siete scandalosi, da qui non ci uscite”. A ben vedere, peraltro, quand’anche non fosse stato possibile l’accostamento del soggetto in questione ad essa società, quest’ultima ugualmente sarebbe stata responsabile, quale società ospitante, dell’indebita presenza di un estraneo nell’area antistante gli spogliatoi e dell’aggressione verbale da costui perpetrata ai danni dell’Arbitro. Risulta pertanto corretta e congrua la sanzione comminata a suo carico dal Giudice Sportivo.
Ugualmente infondata è la doglianza relativa alla sanzione comminata al calciatore Barba.
Premessa l’ammissibilità a fini probatori, ex art. 62, comma 2, C.G.S., del video prodotto dalla società reclamante (la quale sostiene che l’arbitro avrebbe erroneamente individuato il soggetto autore della sanzione), tuttavia l’esame delle immagini, in quanto assai confuse e lontane, non consente né di ricostruire l’esatta dinamica dell’azione, né tantomeno di individuare i soggetti protagonisti: sicchè, resta unicamente la prova privilegiata rappresentata dal referto arbitrale, ex art. 61, comma 1, C.G.S., dal quale si evince che “dopo che il numero 2 del Cassino andava verso la panchina per prendere il pallone che Barba tratteneva per riprendere la ripresa del gioco, Barba lo spingeva via facendo cadere per terra l’avversario che comunque non ha subito danni, l’espulsione ha evitato l’arrivo di altri calciatori che stavano arrivando per farsi giustizia da soli”. Inoltre, non può non stigmatizzarsi l’atteggiamento reticente della società la quale, pur negando in generale la ricorrenza di alcun comportamento antisportivo, si astiene dall’indicare il calciatore che, in luogo del Barba, avrebbe trattenuto il pallone (all’evidente fine di sottrarlo a possibili sanzioni). Ciò premesso, la sanzione comminata a quest’ultimo deve essere confermata.
Infine, il reclamo proposto avverso l’inibizione comminata al sig. Conti Cristian, può essere accolto, seppure nei ristretti limiti di cui appresso si dirà.
Premesso che esso dirigente, “all’espulsione del proprio giocatore reagisce gridando a più riprese; ma che cazzo stai facendo, ti deve svegliare coglione, a fine gara continuava a protestare ripetendo: un coglione del genere solo da Milano poteva arrivare, sempre che a Milano ci torni, perché non se torni, sei una merda, sei un coglione. Dopo vari sfoghi veniva a scusarsi” (così il referto arbitrale), la sanzione dell’inibizione fino al 5.2.2024 ben può ritenersi congruamente comminata dal Giudice Sportivo ex art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.. Ciò nondimeno, questa Corte Sportiva ritiene di poter valorizzare, in funzione attenuativa della sanzione, la circostanza, non considerata, delle scuse rivolte dal sig. Conti al Direttore di Gara nell’immediatezza del fatto, quale chiaro segnale di resipiscenza e di riconoscimento delle proprie responsabilità. Ciò premesso, l’inibizione può essere contenuta entro il minor termine del 25.1.2024.
P.Q.M.
In parziale riforma della decisione impugnata:
- respinge il reclamo avverso la sanzione dell'ammenda alla società NF Ardea Calcio;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione fino al 25.01.2024 al sig. Cristian Conti;
- respinge il reclamo avverso la sanzione al calciatore Francesco Barba.
Dispone la restituzione di un solo contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce