F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0087/CSA pubblicata del 20 Dicembre 2023 – A.S.D. Città di Anzio/ASD Real Dem C5
Decisione/0087/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0134/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0134/CSA/2023-2024, proposto con procedimento di urgenza dalla società A.S.D. Città di Anzio in data 14.12.2023;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 333 del 12.12.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.12.2023, l’Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. Jennyfer Bevilacqua per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Città di Anzio ha proposto reclamo urgente avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND (cfr. Com. Uff. n. 333 del 12.12.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie A2 di Calcio a 5, Girone C, Citta di Anzio / Real DEM Calcio a 5, disputata in data 02.12.2023.
Con ricorso al Giudice Sportivo la A.S.D. Real DEM Calcio a 5 deduceva:
- che nella giornata di sabato 2 dicembre 2023, accingendosi a raggiungere la sede designata per la gara contro la società Anzio, in programma alle ore 15:00, durante il tragitto lungo l’autostrada A 25, al km 138 il mezzo che conduceva la propria compagine era rimasto in panne a causa di una avaria al motore e ai freni, producendo a conferma un verbale della polizia stradale e del soccorso stradale.
Con tempestive controdeduzioni, la società Anzio osservava che:
- non poteva ritenersi integrata la causa di forza maggiore invocata dalla ricorrente per una serie di ragioni, principalmente considerato l’orario di verificazione del presunto guasto e dell’intervento della polizia stradale, tenuto, altresì, conto della presenza di stazioni di autonoleggio nelle immediate vicinanze del luogo del guasto, oltre alla distanza tra il luogo di verificazione dell’avaria e del luogo di arrivo, che, considerato l’ipotizzabile orario di partenza della società Real Dem, avrebbe messo a serio rischio la disputa della gara anche in assenza di problemi al mezzo di trasporto.
La società Anzio concludeva per il rigetto del ricorso avversario.
Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo rilevava che:
- “la gara in oggetto non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare d'attesa della società ASD REAL DEM CALCIO A 5;
- considerato che la società ASD REAL DEM CALCIO A 5 ha invocato la sussistenza di una causa di forza maggiore caratterizzata da un guasto meccanico al pulmino che trasportava la squadra, che le avrebbe impedito di raggiungere in tempo utile l’impianto di gioco;
- rilevato che tali affermazioni risultano suffragate da documenti dotati di piena efficacia probatoria, tra i quali figura anche il verbale rilasciato dalla polizia stradale intervenuta successivamente sul posto attestante che sul pulmino in avaria era presente la compagine calcistica”.
Il Giudice Sportivo, pertanto, ritenendo sussistere una causa di forza maggiore, accoglieva il ricorso, disponendo di rimettere gli atti alla Divisione Calcio a Cinque per i provvedimenti di competenza finalizzati all’effettuazione della gara in argomento.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione con procedura d’urgenza la A.S.D. Città di Anzio, la quale, sostanzialmente riproponendo le medesime doglianze già rappresentate al Giudice Sportivo, ha dedotto:
- l’insussistenza della piena efficacia probatoria dei documenti depositati dalla società Real Dem nel procedimento di prime cure, nonché della causa di forza maggiore, potendo, la stessa, risultare integrata solo da un evento di natura eccezionale, dirompente e contrario rispetto alla volontà del soggetto, che non può in alcun modo impedirlo o resistergli e che vada a coincidere con un evento imprevedibile e insuperabile con la normale diligenza e/o accortezza esigibili da una società sportiva;
- la rilevanza dell’orario di intervento della Polizia Stradale, tenendo conto del quale, anche senza l’asserita avaria del mezzo, la Real Dem sarebbe comunque giunta ad Anzio non prima delle ore 15.00 o successivamente a tale orario, mettendo fortemente a rischio il rispetto dei termini di inizio dell’incontro, previsto, appunto, per le ore 15.00;
- la mancanza di diligenza da parte della Real Dem, che, se avesse anticipato la partenza dalla propria sede, avrebbe potuto far fronte all’avaria del mezzo, in quanto a 2,3 km dal punto in cui è stato effettuato il soccorso da parte della Polizia Stradale è presente un autonoleggio aperto 24 ore su 24;
- che il mini van trasportava, oltre al conducente, solo 8 atleti della Real Dem e, poiché il numero minimo di Calciatori è di n.10 per i campionati di Serie A2, si deve desumere che si trovava al seguito almeno da un’altra macchina con altri 2 atleti; diversamente la Real Dem non avrebbe potuto disporre del numero minimo di giocatori per partecipare alla gara;
- che, solo alle ore 14.18 il Presidente della società Real Dem aveva informato Direttore Generale della Citta di Anzio, a soli 42 minuti dall’orario del previsto inizio della gara;
- che i mezzi di trasporto della Real Dem avevano subito guasti in più di una occasione negli ultimi 3 anni;
- che il Giudice Sportivo ha completamente omesso la valutazione e motivazione delle eccezioni sollevate dalla Asd Città di Anzio in sede di prime cure.
La società Anzio ha concluso chiedendo dichiararsi l’insussistenza della causa di forza maggiore e, conseguentemente, la ASD Real Dem rinunciataria alla gara in esame, con applicazione delle sanzioni previste all’art. 53 NOIF, richiamate dall’art. 55 NOIF, nonché con condanna della reclamata ad indennizzare la società Anzio ai sensi del combinato disposto dell’art. 53 comma 7 NOIF e del CU n. 1 s.s. 2023-2024 della Divisione Calcio a 5, per la somma minima di € 1.000,00, oltre spese legali di giudizio.
La società Real Dem non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 dicembre 2023 è comparsa, per la parte reclamante, l’Avv. Jennifer Bevilacqua, la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto e la decisione assunta dal Giudice Sportivo riformata, con irrogazione a carico della società Real Dem delle sanzioni previste per il caso di rinuncia alla gara.
Norma di riferimento per la fattispecie che ci occupa è l’art. 55 delle NOIF, a tenore del quale “Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”.
A sua volta, l’art. 54, comma 2, delle NOIF, prevede che “Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara”.
La giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità, che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive.
Si tratta di una speciale causa di esclusione della responsabilità che può trovare applicazione previa attenta e specifica valutazione del caso specifico.
La forza maggiore, quindi, deve essere ritenuta alla stregua di una forza esterna avverso cui un soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a compiere un’azione, misurandosi sui concetti dell'imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità.
È già stato osservato dalle pronunce in subiecta materia che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando, tuttavia, a ritenere che la stessa debba comunque coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo, in buona sostanza, a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito.
Dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (cfr. Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF e in tal senso anche CSA Sez. III, n. 277/CSA/2021-2022).
Ad ogni modo, sia il caso fortuito che la forza maggiore, per risultare integrati, debbono essere caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere.
L'evento esterno deve quindi risultare imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, così che solo in tal caso esso può assurgere a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 NOIF, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione.
Nel caso di specie, la società Real Dem non ha fornito la dimostrazione di aver posto in essere un comportamento diligente al di là dell’evento fortuito e tale da integrare la causa di forza maggiore, in particolare per le seguenti ragioni.
Dalla ricostruzione dei fatti per come emergenti dagli atti del procedimento, risulta che:
- nella dichiarazione della Sottosezione della Polizia Stradale di Pratola Peligna, l’intervento della Polizia Stradale è avvenuto alle ore 13:05 del giorno 02/12/2023 presso il Km 138,00 della A25, allo svincolo Pratola P. – Sulmona;
- la sede della predetta Sottosezione si trova in Pratola Peligna, Via Massimo Cipolloni 1, a meno di 1 km dallo svincolo in cui si e fermato il pulmino della Real Dem.;
- laddove la Polizia Stradale fosse ipoteticamente intervenuta tempestivamente per raggiungere il luogo dell’avaria, il guasto sarebbe avvenuto poco prima delle ore 13:00;
- il luogo in cui si è fermato il mezzo della Real Dem, al Km 138,00 della A25, dista 43 minuti dalla propria sede, sita in Montesilvano, e circa 210 Km, pari a circa 2 ore / 2 ore e 30, a seconda del traffico, dal Palazzetto dello Sport “Giulio Rinaldi” di Anzio;
- a 2,3 km dal punto in cui è stato effettuato il soccorso da parte della Polizia Stradale è presente un autonoleggio aperto 24 ore su 24, oltre alla presenza di altri autonoleggi nelle vicinanze;
- nell’attestazione di intervento della Polizia Stradale si legge che il soccorso è stato attuato ad un “ mini van 9 posti targato EA214KV, condotto al momento dal Sig. ZAFFIRI, Presidente e Legale rappresentante della ASD Real Dem che accompagnava atleti della predetta società impegnati in una gara di campionato di calcio a 5 nazionale di Serie A2 nella città di Anzio (RM) in programma alle ore 15:00[…]”; quindi il mini van trasportava solo 8 atleti della Real Dem e, poiché il numero minimo di Calciatori è di n.10 per i campionati di Serie A2, si deve desumere che si doveva trovare al seguito almeno da un’altra macchina con altri 2 atleti; diversamente la Real Dem non avrebbe potuto disporre del numero minimo di giocatori per partecipare alla gara;
- per raggiungere lo svincolo A25 km 138,00, in cui è avvenuto il guasto al mezzo, sono necessari circa 43 minuti di viaggio da Montesilvano, e, calcolando che l’avaria possa essere ragionevolmente avvenuta alle ore 13:00 circa, la Real Dem risulta essere partita non prima delle ore 12.15 dalla propria sede, senza un congruo anticipo rispetto all’orario di inizio della gara, previsto per le ore 15:00 in Anzio, sito a 275 km di distanza, con tempi di percorrenza pari a 2h40/3h30 a seconda delle condizioni del traffico, derivandone che, anche senza l’asserita avaria del mezzo, la Real Dem sarebbe comunque giunta ad Anzio non prima delle ore 15.00 o successivamente a tale orario, mettendo fortemente a rischio il rispetto dei termini di inizio dell’incontro;
- la società Real Dem ha avvertito la società Anzio del guasto solo alle ore 14.18, ovvero 1 ora e 13 minuti dopo l’intervento della Polizia Stradale e con soli 42 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto di inizio della gara;
- l’avaria del mezzo non costituisce, nel caso in esame, un evento imprevedibile, in quanto la flotta in dotazione della Real Dem non è nuova a simili guasti, come confermato da n.3 decisioni del Giudice Sportivo della Divisione C5 negli ultimi anni, evidenziate da parte reclamante.
Ciò dimostra la violazione, da parte della Real Dem, dei generali principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 CGS FIGC, nonché dei doveri di osservanza e rispetto degli impegni assunti in relazione alla partecipazione al Campionato.
Tale condotta denota, infatti, assenza della necessaria diligenza richiesta per il rispetto degli impegni assunti in sede di iscrizione al campionato di competenza.
La società Real Dem, in estrema sintesi, non si è premurata:
- di partire per tempo rispetto all’orario del previsto inizio della gara;
- di aver fatto quanto possibile per reperire mezzi privati alternativi di trasporto della squadra;
- di dimostrare che si trovava in viaggio un numero congruo di atleti per poter partecipare alla gara medesima.
La Real Dem, pertanto, deve essere ritenuta rinunciataria alla gara del 02.12.2023.
Alla luce di quanto sopra, la decisione impugnata deve essere riformata con l’irrogazione a carico della Real Dem delle sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l'effetto, infligge alla società ASD Real Dem C5 le seguenti sanzioni:
- la perdita della gara con punteggio di 0 - 6;
- un punto di penalizzazione,
Dispone il pagamento di un indennizzo in favore della reclamante di € 1.000,00.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce