F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0091/CSA pubblicata del 21 Dicembre 2023 – SSD Akragas 2018 S.r.l.
Decisione/0091/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0114/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0114/CSA/2023-2024, proposto dalla società SSD Akragas 2018 S.r.l. in data 29.11.2023;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 57 del 28.11.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.12.2023, l’Avv. Andrea Galli.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società SSD Akragas 2018 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Andrea Sorrentino, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 57 del 28.11.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone I, Poggibonsi/Orvietana del 26.11.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario che cadeva a terra battendo il capo contro uno dei ferri di ancoraggio della rete di porta. Quest'ultimo rimaneva a terra dolorante per alcuni minuti”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione.
Secondo la società Akragas, il calciatore Sorrentino, in occasione della prima segnatura della squadra Acireale, nel cadere all'interno della propria porta, era stato attorniato da 4 calciatori avversari al fine di riprendere il pallone e ripristinare il gioco; nel rialzarsi da terra era avvenuto uno scontro fortuito con uno dei calciatori avversari, il quale aveva ripreso la gara senza conseguenze, dopodiché l’atleta sanzionato aveva accettato l'espulsione e abbandonato senza proteste il terreno di gioco.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 dicembre 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “dopo la segnatura di una rete avversaria, il sig. Sorrentino, nonché portiere, inizialmente nasconde vicino al ventre il pallone per la ripresa di gioco, e successivamente, spinge a terra, con violenza, un avversario che chiedeva il pallone. il tutto è avvenuto vicino alla porta. Il giocatore che ha subito, è rimasto a terra dolorante 3', senza perdere sangue, perché' ha picchiato la testa contro il ferro che tiene salda la rete della porta a terra. ha poi ripreso a giocare”.
Il reclamo della società Akragas, ai limiti della inammissibilità per carenza dei motivi di impugnazione, reca in sé una ricostruzione totalmente contrastante con gli atti ufficiali di gara, i quali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta del calciatore sanzionato, che, per le modalità con cui è stata posta in essere, spingendo l’avversario a terra con forza, tanto da fargli sbattere la testa contro il ferro di ancoraggio della rete di porta, reca in sé una indubbia potenzialità dannosa.
Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore Sorrentino risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce