F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0100/CSA pubblicata del 28 Dicembre 2023 – F.C.D. Pinerolo

Decisione/0100/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0119/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0119/CSA/2023-2024, proposto dalla società F.C.D. Pinerolo in data 04.12.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Campionato Nazionale Juniores Under 19 LND, di cui al Com. Uff. n. 35 del 28.11.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.12.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società F.C.D. Pinerolo ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Campionato Nazionale Juniores Under 19 LND (cfr. Com. Uff. n. 35 del 28.11.2023), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Girone A, gara Pinerolo / Borgosesia in data 25.11.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell’ammenda di Euro 800,00 “Per avere un proprio calciatore al termine della gara rivolto gesti irridenti e provocatori all'indirizzo dei sostenitori della società ospitante ingenerando momenti dì tensione e un principio di rissa sulle tribune”.

La società reclamante ha sostenuto la non addebitabilità a proprio carico della condotta contestata, ascrivibile, invece, ad un tesserato del Borgosesia, tanto è vero che lo stesso Giudice Sportivo ha confermato essere stati rivolti ai sostenitori del Pinerolo.

La società Pinerolo ha chiesto, in via principale, l’annullamento del provvedimento sanzionatorio ovvero, in subordine, disporsi la riduzione dell’ammenda.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 dicembre 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto e la sanzione annullata, con trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale per la posizione del calciatore Ancellotti Alex tesserato per la società Borgosesia Calcio, per quanto di competenza

Dagli atti ufficiali di gara, cui deve attribuirei il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, emerge che “Al termine della gara, il numero 1 del Borgosesia Calcio Ancillotti Alex esultava in modo provocatorio sotto la tribuna destinata al pubblico, tutto ciò ha  causato nervosismo sia in tribuna, sia sul terreno di gioco, con diversi battibecchi tra giocatori e dirigenti di entrambe le squadre. In particolare si è creata una piccola rissa tra i tifosi tra cui si riconoscono dalla tuta di rappresentanza della società, diversi dirigenti appartenenti alla società Pinerolo.”

Dal raffronto tra il referto arbitrale e la decisione qui gravata emerge una inconciliabile discrepanza, poiché la condotta sanzionata dal Giudice Sportivo non è addebitabile ad un tesserato del Pinerolo, bensì al n.1 del Borgosesia Sig. Ancillotti Alex, che, alla fine della gara, ha esultato in modo provocatorio sotto la tribuna dei sostenitori della società ospitante, provocando una situazione di nervosismo, con il determinarsi di una rissa nel medesimo settore riservato ai tifosi locali.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società F.C.D. Pinerolo deve essere accolto e la sanzione dell’ammenda di Euro 800,00 annullata, con contestuale trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale al fine di valutare la eventuale rilevanza disciplinare della condotta del calciatore Ancellotti Alex tesserato per la società Borgosesia Calcio.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe.

Rimette gli atti del procedimento alla Procura Federale per la posizione del calciatore Ancellotti Alex tesserato per la società Borgosesia Calcio, per quanto di competenza.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it