FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 188/AA del 20/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GROPPI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1124 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea Carlo GROPPI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA CARLO GROPPI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Besurica, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso svolto attività volta al tesseramento per la società A.S.D. San Nicolò nella stagione sportiva 2023 - 2024 delle calciatrici all’epoca dei fatti tesserate per la A.S.D. Berusica; tale attività, in particolare, è consistita nell’aver contattato la madre della calciatrice sig.ra Vallara Rebecca, il padre della calciatrice sig.ra Pradelli Giada, nonché diversi tesserati della A.S.D. Besurica e genitori delle atlete appartenenti alle categorie “under 10,11, 12, 15 e 19” tesserate per la medesima società, anche tramite la creazione in data 17 e 18 maggio 2023 di una chat e di un gruppo WhatsApp denominato “calcio femminile 2023...” nel quale è stato pubblicizzato il progetto calcistico della A.S.D. San Nicolò al fine di convincere le stesse calciatrici a tesserarsi per la società appena citata nella stagione sportiva 2023 - 2024; nonché ancora per aver informato con messaggi nei giorni 20 maggio 2023 e 13 giugno 2023 i partecipanti al predetto gruppo WhatsApp della programmazione di eventi e di open day organizzati dalla ASD San Nicolò e per aver preso parte, collocandosi sul terreno di gioco con un ruolo organizzativo, all’open day del 10 giugno 2023 tenutosi presso l’impianto sportivo in uso alla A.S.D. San Nicolò;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea Carlo GROPPI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Andrea Carlo GROPPI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it