FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 189/AA del 20/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CALIFANO AMARANTE BIANCO RANIERI ASD AC TERZIGNO 1964 (1)
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1203 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo RANIERI, Michele CALIFANO, Antonino AMARANTE, Gennaro BIANCO, e della società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964, avente ad oggetto la seguente condotta:
VINCENZO RANIERI, Presidente e Rappresentante Legale della società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere omesso di procedere al regolare tesseramento del sig. AMARANTE ANTONINO, nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso svolgesse attività di allenatore per la A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964 in assenza di tesseramento, per quanto concerne il periodo compreso tra novembre 2022 e la fine del mese di gennaio 2023; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, commi 1 e 2 ,del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere consentito, o comunque non impedito, che il sig. CALIFANO MICHELE svolgesse attività di allenatore per la A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964 dalla fine del mese di gennaio 2023 al mese di aprile 2023, nonostante fosse già tesserato per la A.S.D. SAN VITO POSITANO 1956;
MICHELE CALIFANO, tesserato in qualità di Responsabile della prima squadra per la società A.S.D. SAN VITO POSITANO 1956 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. SAN VITO POSITANO 1956 - benché esonerato in data 13 dicembre 2022 -, svolto attività di allenatore per la società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964 dalla fine del mese di gennaio fino al mese di aprile 2023, figurando in modo infedele nelle distinte di gara della società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964 in qualità di massaggiatore;
ANTONINO AMARANTE, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in assenza di tesseramento, svolto attività di allenatore per la società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964 dal mese di novembre 2022 fino alla fine del mese di gennaio 2023;
GENNARO BIANCO, Dirigente tesserato per la società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in occasione delle gare A.C. Terzigno 1964 - Santa Maria La Carità del 26 marzo 2023, Agerola Srl - A.C. Terzigno 1964 del 1 aprile 2023, F. Club Viribus Unitis 100 - A.C. Terzigno 1964 del 15 aprile 2023, A.C. Terzigno 1964 - Isola di Procida del 22 aprile 2023, sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro, ove è indicato il nominativo del sig. CALIFANO MICHELE quale massaggiatore, attestandone consapevolmente in maniera non veritiera la posizione di tesseramento; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in occasione delle gare A.C. Terzigno 1964 - S. Anastasia Calcio 1945 del 5 novembre 2022, Santa Maria La Carità - A.C. Terzigno 1964 del 26 novembre 2022, A.C. Terzigno - F.C. Viribus Unitis 100 del 10 dicembre 2022, Isola di Procida - A.C. Terzigno 1964 del 17 dicembre 2022, sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro, ove è indicato il nominativo del sig. AMARANTE ANTONINO quale allenatore, del cui omesso tesseramento il sig. BIANCO GENNARO era a conoscenza, attestandone così in maniera non veritiera la posizione di tesseramento;
A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Vincenzo RANIERI, in proprio, e in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964, e dai Sig.ri Michele CALIFANO, Antonino AMARANTE e Gennaro BIANCO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo RANIERI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Michele CALIFANO, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Antonino AMARANTE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gennaro BIANCO, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.