FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 190/AA del 23/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TOCCACELI GABRIELLI SELVA SAN MARINO ACADEMY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1221 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Primo TOCCACELI, Manuel GABRIELLI e Matteo SELVA, e della società SAN MARINO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

PRIMO TOCCACELI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società San Marino Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nelle distinte di gara dell’allenatore tesserato per la società da lui presieduta in occasione degli incontri Cus Cagliari – San Marino Academy del 5.3.2023, Futsal Hurricane – San Marino Academy del 30.4.2023, Mediterranea C5 – San Marino Academy del 6.5.2023, tutti valevoli per il campionato di serie A2 Femminile di Calcio A5 della stagione sportiva 2022 - 2023;

MANUEL GABRIELLI, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società San Marino Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso, in occasione degli incontri Cus Cagliari – San Marino Academy del 5.3.2023, Futsal Hurricane – San Marino Academy del 30.4.2023, Mediterranea C5 – San Marino Academy del 6.5.2023, tutti valevoli per il campionato di serie A2 Femminile di Calcio A5 della stagione sportiva 2022 – 2023, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le rispettive distinte di gara consegnate all’arbitro, nelle quali non è stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Matteo Selva;

MATTEO SELVA, all’epoca dei fatti allenatore della società San Marino Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver preso parte alle gare Cus Cagliari – San Marino Academy del 5.3.2023, Futsal Hurricane – San Marino Academy del 30.4.2023, Mediterranea C5 – San Marino Academy del 6.5.2023, tutte valevoli per il campionato di serie A2 Femminile di Calcio A5 della stagione sportiva 2022 – 2023, in qualità di allenatore della società San Marino Academy, come si evince dalle distinte delle medesime gare acquisite in atti;

SAN MARINO ACADEMY, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati rispettivamente il sig. Primo Toccaceli, nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, il sig. Manuel Gabrielli, nella qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale, ed il sig. Matteo Selva nella qualità di allenatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Primo TOCCACELI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAN MARINO ACADEMY, e dai Sig.ri Manuel GABRIELLI e Matteo SELVA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Primo TOCCACELI, 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Manuel GABRIELLI, 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Matteo SELVA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società SAN MARINO ACADEMY;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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