FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 194/AA del 27/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LUCARELLI TERNANA CALCIO S.P.A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 194 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Cristiano LUCARELLI, e della società TERNANA CALCIO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIANO LUCARELLI, all’epoca dei fatti, soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore Uefa Pro” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società Ternana Calcio S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, al termine della gara COMO vs TERNANA disputata in data 17.09.2023 e valevole per la 5^ giornata del Campionato Nazionale Serie B della corrente stagione sportiva, nel corso della consueta intervista post gara concessa agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo, sia, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

TERNANA CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Cristiano LUCARELLI ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristiano LUCARELLI, e dal Sig. Nicola GUIDA, in qualità di Amministratore Unico, per conto della società TERNANA CALCIO S.p.A.;

 − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Cristiano LUCARELLI, e di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per la società TERNANA CALCIO S.p.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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