FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 196/AA del 02/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MELE ASD REAL BETTI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 992 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Matteo MELE, e della società A.S.D. FC REAL BETTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO MELE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. FC Real Betti, in violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, alla presenza di tutta la squadra riunita nello spogliatoio prima dell’allenamento, con tono minaccioso intimato al calciatore sig. Ciro Orlando di lasciare l’equipaggiamento fornitogli dalla società e di andare via perché non rientrava più nel progetto della società, così umiliandolo davanti ai compagni di squadra;

A.S.D. FC REAL BETTI, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati oggetto del presente procedimento;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo MELE in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. FC REAL BETTI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Matteo MELE, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. FC REAL BETTI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it