FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 198/AA del 02/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da STEFANI SSDARL MESTRINORUBANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1085 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Riccardo STEFANI, e della società SSDARL MESTRINORUBANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO STEFANI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Mestrinorubano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 22 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Pulcino d’Oro”, organizzato dalla società A.S.D. Sacco San Giorgio e svoltosi presso il centro sportivo “Le Fucine” di Rovereto nei giorni 29 e 30 aprile 2023, al quale ha partecipato la squadra della categoria “Pulcini” della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento;

SSDARL MESTRINORUBANO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti su esposti, come descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo STEFANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL MESTRINORUBANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo STEFANI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSDARL MESTRINORUBANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it