FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 201/AA del 03/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da NAVAS PERILLO ASD FRECCIA AZZURRA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Ciro PERILLO, Salvatore NAVAS, e della società A.S.D. FRECCIA AZZURRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CIRO PERILLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Freccia Azzurra, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Freccia Azzurra, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Salvatore Navas nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Freccia Azzurra alla gara Ercolanese 1924 – Freccia Azzurra del 27.2.2023, valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Ercolanese 1924 – Freccia Azzurra del 27.2.2023 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Freccia Azzurra, nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Salvatore Navas, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

SALVATORE NAVAS, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Freccia Azzurra, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Freccia Azzurra, alla gara Ercolanese 1924 – Freccia Azzurra del 27.2.2023 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. FRECCIA AZZURRA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Ciro Perillo, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Salvatore Navas ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Salvatore NAVAS e Ciro PERILLO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FRECCIA AZZURRA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ciro PERILLO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore NAVAS e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontrarsi nella stagione sportiva 2023/2024 per la società A.S.D. FRECCIA AZZURRA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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