FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 204/AA del 06/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PRUITI CIARELLO U.S. SFARANDINA A.S.D.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 63 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe PRUITI CIARELLO, e della società U.S. SFARANDINA A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:
GIUSEPPE PRUITI CIARELLO, dirigente e medico sociale tesserato per la società U.S. SFARANDINA A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso, in qualità di medico sociale tesserato per la società U.S. SFARANDINA A.S.D., consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, ai calciatori Sigg. Agostino Ninone Giuseppe, Catalano Puma Marco, Conti Nibali Christian, Emanuele Maurilio, Mangano Michael, Galati Rando Vincenzo, Manera Carmine, Mignacca Calogero, Nibali Fausto, Paterniti Salvatore, Principale Michael, Pruiti Ciarello Angelo Emanuele e Raineri Mancialino Sebastiano di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;
U.S. SFARANDINA A.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe PRUITI CIARELLO; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio LIPRINO, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S. SFARANDINA A.S.D., e dal Sig. Giuseppe PRUITI CIARELLO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe PRUITI CIARELLO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S. SFARANDINA A.S.D.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.