FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 210/AA del 08/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CREPALDI ASD CALCIO CAVARZERE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 846 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Alberto CREPALDI, e della società A.S.D. CALCIO CAVARZERE, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALBERTO CREPALDI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Calcio Cavarzere, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Calcio Cavarzere - U.S.D. Arre Bagnoli ABC disputata in data 19.3.2023 e valevole per il girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Veneto alla quale era presente in qualità di spettatore, posto in essere una condotta violenta nei confronti del sig. Christian Gaudenzi, dirigente tesserato per la società della U.S.D. Arre Bagnoli ABC, cagionandogli un trauma facciale con prognosi di due giorni; nello specifico il sig. Alberto Crepaldi, giunto nei pressi del cancello che separa la tribuna dal recinto di gioco dove era in corso una discussione tra il sig. Crepaldi Alessio, presidente della società A.S.D. Calcio Cavarzere, ed il sig. Christian Gaudenzi, colpiva quest’ultimo da tergo con un pugno all’altezza del naso e successivamente tentava di colpire il medesimo sig. Christian Gaudenzi con un altro pugno, senza tuttavia riuscirci;
A.S.D. CALCIO CAVARZERE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Alberto Crepaldi;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alberto CREPALDI e dal Sig. Alessio CREPALDI, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO CAVARZERE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Alberto CREPALDI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO CAVARZERE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.