FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 211/AA del 16/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MONDA CIMMINO ELHABACHI ASD PROGETTO GIOVANI 2006

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 41 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico MONDA, Giuseppe CIMMINO, Saad ELHABACHI e della società A.S.D. PROGETTO GIOVANI 2006, avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO MONDA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Progetto Giovani 2006, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Progetto Giovani 2006, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Saad Elhabachi, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Progetto Giovani 2006 alle gare A.S. Incontro – A.S.D Progetto Giovani 2006 del 12.3.2023 ed A.S.D. Ares Casoria 2009 - A.S.D Progetto Giovani 2006 del 19.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Allievi Under 16; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

GIUSEPPE CIMMINO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Progetto Giovani 2006, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S. Incontro – A.S.D Progetto Giovani 2006 del 12.3.2023 ed A.S.D. Ares Casoria 2009 - A.S.D Progetto Giovani 2006 del 19.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Allievi Under 16, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Progetto Giovani 2006, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Saad Elhabachi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

SAAD ELHABACHI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Progetto Giovani 2006, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nella file delle squadre schierate dalla società A.S.D. Progetto Giovani 2006, alle gare A.S. Incontro – A.S.D Progetto Giovani 2006 del 12.3.2023 ed A.S.D. Ares Casoria 2009 - A.S.D Progetto Giovani 2006 del 19.3.2023 valevoli per il campionato Allievi Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. PROGETTO GIOVANI 2006, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Domenico Monda e Giuseppe Cimmino ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Saad Elhabachi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico MONDA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PROGETTO GIOVANI 2006, e dai Sig.ri Giuseppe CIMMINO e Saad ELHABACHI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Domenico MONDA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CIMMINO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Saad ELHABACHI, e di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la società A.S.D. PROGETTO GIOVANI 2006;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it