FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 212/AA del 16/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PAOLELLA ASD ARDEA NF CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 31 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pietro PAOLELLA, e della società ASD ARDEA NF CALCIO (già ASD Team Nuova Florida 2005), avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO PAOLELLA all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentate della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 (ora, ASD ARDEA NF CALCIO), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, nella formulazione ratione temporis applicabile, per non aver provveduto al deposito dell’accordo economico sottoscritto per la s.s. 2022/2023 con il calciatore, Flavio VANNI, entro il termine previsto dal citato art. 94 – ter, comma 2;

 ASD ARDEA NF CALCIO (già ASD Team Nuova Florida 2005), per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti suindicati;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro PAOLELLA e dal Sig. Danilo PIZI nella qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ARDEA NF CALCIO (già ASD Team Nuova Florida 2005);

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pietro PAOLELLA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD ARDEA NF CALCIO (già ASD Team Nuova Florida 2005);

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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