FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 221/AA del 22/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LANIGRA TAVALAZZI AQUAE SPORT CENTER

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 78 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianluca LANIGRA e Daniela TAVALAZZI, e della società AQUAE SPORT CENTER SOCIETA’ DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LANIGRA GIANLUCA, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Aquae Sport Center Società Dilettantistica a Responsabilità Limitata, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 Settore Giovanile Scolastico del 7 luglio 2023, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione del raduno denominato “Open Day Calcio Maschile e Femminile presso Aquae Sport Center” tenutosi nella giornata del 25 luglio 2023 a Porto Fuori - Ravenna (RA), alla Via Francesco Beretti n. 55 senza la dovuta autorizzazione del Settore Giovanile Scolastico;

TAVALAZZI DANIELA, allenatore UEFA A – cod. 115.947 -, all’epoca dei fatti priva di tesseramento, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 7 luglio 2023 per aver organizzato, sotto l’egida della società Aquae Sport Center, il raduno denominato “Open Day Calcio Maschile e Femminile presso Aquae Sport Center” tenutosi nella giornata del 25 luglio 2023 a Porto Fuori – Ravenna (RA), alla Via Francesco Beretti n. 55 senza la dovuta autorizzazione del SGS nazionale;

AQUAE SPORT CENTER SOCIETÀ DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Gianluca Lanigra e Daniela Tavalazzi all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca LANIGRA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società AQUAE SPORT CENTER SOCIETÀ DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, e dalla Sig.ra Daniela TAVALAZZI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca LANIGRA, di 2 (due) mesi di squalifica per la Sig.ra Daniela TAVALAZZI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società AQUAE SPORT CENTER SOCIETÀ DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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