FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 226/AA del 22/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FILOGAMO C. FILOGAMO B. SUPINO MIGLIACCIO PORTOGHESE ASD MUGNANO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 105 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Castrese FILOGAMO, Biagio FILOGAMO, Vincenzo SUPINO, Michele MIGLIACCIO, Valeria PORTOGHESE e delle società A.S.D. MUGNANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CASTRESE FILOGAMO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mugnano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mugnano Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Kiril Vasylchenko, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Mugnano Calcio alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Under 14: A.S.D. Mugnano Calcio – Frattese 2000 sq. B del 5.12.2022, A.S.D. Mugnano Calcio – Football Club Napoli Nord del 22.12.2022, A.S.D. Mugnano Calcio – Real Anfra 2010 del 4.2.2023 ed Internapoli Kenn. sq. B - A.S.D. Mugnano Calcio del 18.2.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena indicato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Mugnano Calcio – Real Anfra 2010 del 4.2.2023 valevole per il Campionato Under 14, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Mugnano Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Kiril Vasylchenko, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mugnano Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Michele Migliaccio, nonché per avere consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. A.S.D. Mugnano Calcio quantomeno in occasione della gara A.S.D. Mugnano Calcio – Frattese 2000 sq. B del 5.12.2022, valevole per il campionato Under 14; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché a quanto previsto e disposto dalla Sezione 2) attività giovanile agonistica del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell’1 luglio 2022 per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mugnano Calcio, consentito e comunque non impedito al sig. Biagio Filogamo, soggetto privo della idonea qualifica e non iscritto all’Albo del Settore Tecnico, di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Mugnano Calcio militante nel campionato Under 14, quantomeno in occasione delle gare A.S.D. Mugnano Calcio – Frattese 2000 sq. B del 5.12.2022 ed A.S.D. Mugnano Calcio – Real Anfra 2010 del 4.2.2023;

BIAGIO FILOGAMO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Mugnano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1 lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 2) attività giovanile agonistica, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell’1 luglio 2022 per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, sebbene privo della idonea qualifica e non iscritto all’Albo del Settore Tecnico, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Mugnano Calcio quantomeno in occasione delle gare A.S.D. Mugnano Calcio – Frattese 2000 sq. B del 5.12.2022 ed A.S.D. Mugnano Calcio – Real Anfra 2010 del 4.2.2023, entrambe valevoli per il Campionato Under 14;

VINCENZO SUPINO, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Mugnano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Mugnano Calcio – Football Club Napoli Nord del 22.12.2022 valevole per il Campionato provinciale Under 14, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Mugnano Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Kiril Vasylchenko, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

MICHELE MIGLIACCIO, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Mugnano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Mugnano Calcio – Frattese 2000 sq. B del 5.12.2022 valevole per il campionato Under 14, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Mugnano Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Kiril Vasylchenko, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Mugnano Calcio – Frattese 2000 sq. B del 5.12.2022 valevole per il campionato Under 14, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Mugnano Calcio pur non essendo tesserato per tale società;

VALERIA PORTOGHESE, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Mugnano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara Internapoli Kenn sq. B - A.S.D. Mugnano Calcio del 18.2.2023 valevole per il campionato provinciale Under 14, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Mugnano Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Kiril Vasylchenko, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

A.S.D. MUGNANO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Castrese Filogamo, Vincenzo Supino, Valeria Portoghese e Biagio Filogamo, ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Michele Migliaccio e Kiril Vasylchenko hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei capi di incolpazione di cui al presente provvedimento;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Castrese FILOGAMO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MUGNANO CALCIO, dai Sigg.ri Biagio FILOGAMO, Vincenzo SUPINO, Michele MIGLIACCIO e Valeria PORTOGHESE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Castrese FILOGAMO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Biagio FILOGAMO, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Vincenzo SUPINO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele MIGLIACCIO, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per la Sig,ra Valeria PORTOGHESE, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. MUGNANO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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