FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 245/AA del 29/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FRANCO PASTENA NOCE ASD FOX PAESTUM

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 56 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Eros FRANCO, Alessio PASTENA e Matteo NOCE, e della società ASD FOX PAESTUM avente ad oggetto la seguente condotta:

EROS FRANCO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Fox Paestum, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Fox Paestum, alla gara Pol. Cilento Academy – Fox Paestum del 4.12.2022, valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

ALESSIO PASTENA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Fox Paestum, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pol. Cilento Academy – Fox Paestum del 4.12.2022, valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Fox Paestum nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Eros Franco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

MATTEO NOCE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fox Paestum, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fox Paestum, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Eros Franco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Fox Paestum alla gara Pol. Cilento Academy – Fox Paestum del 4.12.2022, valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

ASD FOX PAESTUM, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Matteo Noce e Alessio Pastena, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Eros Franco ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Eros FRANCO e Alessio PASTENA, e dal Sig. Matteo NOCE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FOX PAESTUM; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Eros FRANCO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessio PASTENA, 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo NOCE, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza stagione sportiva 2023/2024 per la società ASD FOX PAESTUM;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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