FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 246/AA del 29/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BENEDETTO US ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 249 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Enea BENEDETTO, e della società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

ENEA BENEDETTO, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L., dal 12/05/2023, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022, Titolo I) par. IV), lett. B), punto 1), per non aver provveduto, entro il termine del 15 settembre 2023, al versamento di quota parte delle ritenute Irpef relative alla mensilità di giugno 2023 dovuta ai tesserati (per un importo pari a euro 29.055,35). In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi;

U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enea BENEDETTO in proprio e, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, per conto della società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 23 (ventitré) giorni di inibizione per il Sig. Enea BENEDETTO, e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2023/2024 per la società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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