FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 247/AA del 29/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SIANO ASSOCIAZIONE SCUOLA CALCIO SACRO CUORE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 65 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Maria Rosaria SIANO, e della società ASSOCIAZIONE SCUOLA CALCIO SACRO CUORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIA ROSARIA SIANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Ayem Arfaolli e Eduarder Neamtu, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella file della squadra schierata dalla società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore alla gara Scuola Calcio Sacro Cuore - Sanseverinese del 26.2.2023, valevole per il campionato provinciale Under 17; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione di idoneità alla stessa;

ASSOCIAZIONE SCUOLA CALCIO SACRO CUORE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria Rosaria SIANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASSOCIAZIONE SCUOLA CALCIO SACRO CUORE; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Maria Rosaria SIANO, e di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASSOCIAZIONE SCUOLA CALCIO SACRO CUORE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it