FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 250/AA del 30/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PEPE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 85 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gerardo PEPE, avente ad oggetto la seguente condotta:
GERARDO PEPE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Polisportiva Torella dei Lombardi, in violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte all'incontro A.S.D. Polisportiva L. Toriello – Pol. Torella dei Lombardi dell'11.2.2023 valevole per il Campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla Polisportiva Torella dei Lombardi, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gerardo PEPE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Gerardo PEPE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.