FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 252/AA del 30/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BARRANCO RAMACCIANI BIGNOTTI POLISPORTIVA CELLENO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 90 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Sergio BARRANCO, Daniele RAMACCIANI e Pier Antonio BIGNOTTI, e della società POLISPORTIVA CELLENO avente ad oggetto la seguente condotta:

SERGIO BARRANCO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Pol. Celleno, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società Pol. Celleno nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Qadri Hamainudin, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione dello stesso ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Allievi Under 16, mentre agli stessi utilizzando tale nome ha preso parte il calciatore sig. Rishon Faisal, non tesserato e privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva: Academy Santa Marinella - Pol. Celleno del 22.10.2022, Pol. Celleno – Flaminia Civitacastellana del 12.11.2022, Pol. Celleno – Tarquinia del 3.12.2022 e San Pio X - Pol. Celleno del 10.12.2022;

DANIELE RAMACCIANI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Pol. Celleno, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Pol. Celleno nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Qadri Hamainudin, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione dello stesso all’incontro Pol. Celleno - Sorianese del 20.10.2022, valevole per il campionato Allievi Under 16, mentre allo stesso utilizzando tale nome ha preso parte il calciatore sig. Rishon Faisal, non tesserato e privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;

PIER ANTONIO BIGNOTTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Celleno, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Celleno, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Rishon Faisal nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Pol. Celleno, utilizzando il nominativo del calciatore sig. Qadri Hamainudin tesserato per la Pol. Celleno, ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Allievi Under 16: Pol. Celleno - Sorianese del 20.10.2022, Academy Santa Marinella - Pol. Celleno del 22.10.2022, Pol. Celleno – Flaminia Civitacastellana del 12.11.2022, Pol. Celleno – Tarquinia del 3.12.2022 e San Pio X - Pol. Celleno del 10.12.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;

POLISPORTIVA CELLENO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Pier Antonio Bignotti, Sergio Barranco e Daniele Ramacciani;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sergio BARRANCO, Daniele RAMACCIANI, e PIER ANTONIO BIGNOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA CELLENO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sergio BARRANCO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele RAMACCIANI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pier Antonio BIGNOTTI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la società POLISPORTIVA CELLENO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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