FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 253/AA del 04/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PASSALACQUA ORFANO ASD DRUENTINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 126 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianpiero PASSALACQUA e Antonino ORFANO, e della società ASD DRUENTINA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANPIERO PASSALACQUA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Druentina, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver fatto svolgere l’attività di allenatore della squadra appartenente alla categoria “Under 14” della ASD Druentina al Sig. Orfano Antonino, Allenatore UEFA C, senza tesserarlo per la predetta società, a decorrere quantomeno dal 20 agosto 2023 fino al 14 settembre 2023; ANTONINO ORFANO, Allenatore UEFA C, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società ASD Druentina, quantomeno dal 20 agosto 2023 fino al 14 settembre 2023, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto attività di Allenatore della squadra appartenente alla categoria “Under 14” della società ASD Druentina, pur non essendo tesserato per la stessa società, quantomeno dal 20 agosto 2023 fino al 14 settembre 2023;

ASD DRUENTINA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni poste in essere dal Presidente, Sig. Passalacqua Gianpiero, nonché a vantaggio della quale, seppur ancora svincolato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva il sig. Orfano Antonino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianpiero PASSALACQUA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD DRUENTINA, e dal Sig. Antonino ORFANO;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Gianpiero PASSALACQUA, 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Antonino ORFANO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD DRUENTINA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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