FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 256/AA del 06/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GARGIULO VARRIALE CSDS QUARTO AFROGRAD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 52 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio GARGIULO, Pietro VARRIALE, e della società CSDS QUARTO AFROGRAD, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO GARGIULO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società C.S.D.S. Napoli United, oggi C.S.D.S. Quarto Afrograd, in violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S.D.S. Napoli United, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sig.ra Yanina Graciela Araujo Ferreira e sig. Carmine Carta, nonché per avere consentito e comunque non impedito la partecipazione degli stessi, nella fila delle squadre schierate dalla società C.S.D.S. Napoli United, in occasione dei seguenti incontri: la sig.ra Yanina Graciela Araujo Ferreira alle gare C.S.D.S. Napoli United – A.S.D. C.U.S. Caserta del 23.10.2022 valevole per la Coppa Campania Calcio a 5 Femminile ed A.S.D. G.B. Caprese - C.S.D.S. Napoli United del 22.1.2023 valevole per il campionato di Calcio a 5 Femminile di serie C1, il sig. Carmine Carta alla gara C.S.D.S. Napoli United – A.S.D. Montefusco Spinesi del 9.1.2023 valevole per il campionato Allievi Under 17; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità per la stessa;

PIETRO VARRIALE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società C.S.D.S. Napoli United oggi C.S.D.S. Quarto Afrograd, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione dell'incontro C.S.D.S. Napoli United – A.S.D. Montefusco Spinesi del 9.1.2023 valevole per il campionato Allievi Under 17, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società C.S.D.S. Napoli United consegnata all'arbitro nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Carmine Carta, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; CSDS QUARTO AFROGRAD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Antonio Gargiulo e Pietro Varriale ed al cui interno e nel cui interesse i Sig.ri Yanina Graciela Araujo Ferreira e Carmine Carta hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio GARGIULO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della CSDS QUARTO AFROGRAD, e dal Sig. Pietro VARRIALE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Antonio GARGIULO, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Pietro VARRIALE, di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nel Campionato Femminile di Calcio a 5 C1 nonché di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nel Campionato Allievi Under 17 e € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società CSDS QUARTO AFROGRAD;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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