FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 266/AA del 18/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAVALLIN GALLO USD FOSSO’

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 160 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide CAVALLIN, Tiziano GALLO, e della società U.S.D. FOSSÒ, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE CAVALLIN, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.SD. Fossò, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito o comunque non impedito al tecnico sig. Tiziano Gallo, tesserato per la società U.S.D. Fossò ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno della società U.S.D. Fossò, di svolgere nei mesi di maggio e luglio 2023 attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato di persona il calciatore minore sig. Michele Cabbia tesserato per la società A.C.D. Camponogarese, e per il tramite dei genitori, i minori Sig.ri Francesco Sisto, Mattia Simonato, Valerio Convento e Pietro Gusson, calciatori che avevano sottoscritto il modulo di tesseramento con la società A.S.D. Bojon, al fine di convincerli a tesserarsi per la stagione sportiva 2023-2024 per la società U.S.D. Fossò;

TIZIANO GALLO, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Fossò, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno della società U.S.D. Fossò, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nei mesi di maggio e luglio 2023, posto in essere attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato di persona il calciatore minore sig. Michele Cabbia tesserato per la società A.C.D. Camponogarese, e per il tramite dei genitori, i minori Sig.ri Francesco Sisto, Mattia Simonato, Valerio Convento e Pietro Gusson, calciatori che avevano sottoscritto il modulo di tesseramento con la società A.S.D. Bojon, al fine di convincerli a tesserarsi per la stagione sportiva 2023-2024 per la società U.S.D. Fossò; U.S.D. FOSSÒ, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide CAVALLIN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. FOSSÒ, e dal Sig. Tiziano GALLO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Davide CAVALLIN, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Tiziano GALLO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. FOSSÒ;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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