FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 267/AA del 18/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PETITO ASD SAN LEUCIO DEL SANNIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 80 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Antonio PETITO, e della società ASD SAN LEUCIO DEL SANNIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PETITO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio all’epoca dei fatti, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri Gianluca Dagata, Simone Mignone e Francesco Reale, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato provinciale Allievi Under 17: il calciatore sig. Simone Mignone alle gare Virtus Goti 97- ASD San Leucio del Sannio del 12.2.2023 ed ASD Sporting San Giovanni – ASD San Leucio del Sannio del 4.12.2022, mentre i calciatori sig.ri Gianluca Dagata e Francesco Reale alla gara Virtus Goti 97- ASD San Leucio del Sannio del 12.2.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare Virtus Goti 97 - ASD San Leucio del Sannio del 12.2.2023 ed ASD Sporting San Giovanni – ASD San Leucio del Sannio del 4.12.2022 valevoli per il campionato provinciale Allievi Under 17, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio, nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Gianluca Dagata, Simone Mignone e Francesco Reale, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

A.S.D. SAN LEUCIO DEL SANNIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Antonio Petito ed al cui interno e nel cui interesse i Sigg.ri Gianluca Dagata, Simone Mignone e Francesco Reale hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PETITO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SAN LEUCIO DEL SANNIO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per Sig. Antonio PETITO, e di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione per la società ASD SAN LEUCIO DEL SANNIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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