FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 268/AA del 18/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CALISE FERRUCCI ASD ATHLETIC PANZA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 109 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro CALISE, Francesco FERRUCCI, e della società A.S.D. ATHLETIC PANZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO CALISE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Athletic Panza, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Athletic Panza, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Francesco Ferrucci, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Athletic Panza, alla gara A.S.D. Pigna Calcio – A.S.D. Athletic Panza del 19.3.2023 valevole per il Campionato Giovanissimi Under 14; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Pigna Calcio – A.S.D. Athletic Panza del 19.3.2023 valevole per il Campionato Giovanissimi Under 14, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Athletic Panza nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Ferrucci, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

FRANCESCO FERRUCCI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Athletic Panza, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Athletic Panza alla gara A.S.D. Pigna Calcio – A.S.D. Athletic Panza del 19.3.2023 valevole per il Campionato Giovanissimi Under 14, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. ATHLETIC PANZA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro CALISE in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della A.S.D. ATHLETIC PANZA, e dal Sig. Francesco FERRUCCI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Pietro CALISE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco FERRUCCI, di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza e € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ATHLETIC PANZA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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