FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 270/AA del 18/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da POLCINO SS JUVE STABIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 237 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Filippo POLCINO, e della società SS JUVE STABIA SRL avente ad oggetto la seguente condotta:
FILIPPO POLCINO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate pro-tempore della Società S.S. Juve Stabia srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore Sig. Allievi Nicholas, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con Lodo assunto nella seduta del 24.7.2023, depositato in data 3.8.2023 e comunicato alla Società S.S. Juve Stabia srl tramite messaggio di posta elettronica certificata del 4.8.2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa;
SS JUVE STABIA SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo POLCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS JUVE STABIA SRL;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per Sig. Filippo POLCINO, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società SS JUVE STABIA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.