FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 272/AA del 22/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da D’arienzo SSD AUDACE MONOPOLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 377 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Bartolomeo D’ARIENZO, e della società SSD AUDACE MONOPOLI avente ad oggetto la seguente condotta:
BARTOLOMEO D’ARIENZO, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Presidente e amministratore unico con poteri di rappresentanza della società S.S.D. AUDACE MONOPOLI A R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la Società da egli rappresentata, dopo la sconfitta interna subita dalla AUDACE MONOPOLI contro il SAMMICHELE per 2-3 in esito all’incontro disputato in data 05.11.2023 e valevole per la 4a giornata del Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 – Girone D della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, degli ufficiali di gara che ebbero a dirigere l’incontro de quo, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni dal contenuto inopportuno e offensivo pubblicate sulla pagina ufficiale Facebook della Società;
SSD AUDACE MONOPOLI, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento del Sig. Bartolomeo D’ARIENZO nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della S.S.D. AUDACE MONOPOLI;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Bartolomeo D’ARIENZO, e dal Sig. Francesco SGOBBA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD AUDACE MONOPOLI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Bartolomeo D’ARIENZO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD AUDACE MONOPOLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.