LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 del 08.01.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alfonso ZIZZANIA/SS NOLA 1925 ASD
RICORSO DEL CALCIATORE Alfonso ZIZZANIA/SS NOLA 1925 ASD
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.12.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore ZIZZANIA Alfonso ricevuto a mezzo pec il 27.09.2023, regolarmente notificato alla SS NOLA 1925 ASD.
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)
PRESO ATTO
della mancata costituzione da parte della SS NOLA 1925 ASD
VALUTATI
i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente presente, attraverso il proprio delegato all’udienza dell’13.12.2023
OSSERVA
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la SS NOLA 1925 ASD, per la stagione sportiva 2022/23 sottoscritto dal 10/12/2022 fino al 30/06/2023, a fronte di un compenso globale lordo di euro 2.700,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto la minor somma di € 1.800,00, pertanto, chiede la condanna della SS NOLA 1925 ASD al “pagamento della somma di Euro 900,00”.
La commissione preso atto della richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la SS NOLA 1925 ASD debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato in udienza.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la SS NOLA 1925 ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. ZIZZANIA Alfonso dell’importo di Euro 900,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla SS NOLA 1925 ASD di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.