F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0104/CSA pubblicata del 09 Gennaio 2024 – Orvietana Calcio S.r.l./G.S.D. Ghiviborgo VdS

Decisione/0104/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0129/CSA/2023-2024

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Componente (Relatore)

Sebastiano Zafarana – Componente

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0129/CSA/2023-2024, proposto dalla società Orvietana Calcio S.r.l. in data 15.12.2023,

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 62 del 12.12.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 28.12.2023, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante e l'Avv. Federico Menichini per la società G.S.D. Ghiviborgo VdS;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 15.12.2023, la società Orvietana Calcio s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 62 del 12.12.2023, con la quale le è stata inflitta la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 – 3, della gara Ghiviborgo VDS – Orvietana Calcio disputata il 19.11.2023, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone E: ciò per avere schierato, in occasione della gara in questione, il calciatore Fabri Francesco il quale, squalificato per 1 giornata al termine della stagione sportiva 2021/2022, non risultava avere scontato la sanzione.

La reclamante, preliminarmente, eccepisce che nel corso del procedimento dinanzi al Giudice Sportivo sarebbe stato violato il proprio diritto di difesa e leso il principio del contraddittorio, in quanto non le sarebbe mai pervenuta la nota della segreteria del Giudice Sportivo del 29.11.2023, pure presente in atti, con la quale, ai sensi dell’art. 67, comma 6, C.G.S., venivano comunicati la data della decisione del ricorso proposto dalla consorella Ghiviborgo ed il termine per la presentazione  di memorie e documenti.

Conclude pertanto per l’annullamento della decisione impugnata e per la rimessione degli atti al Giudice Sportivo, ex art. 72, comma 2, C.G.S., per il nuovo esame del merito.

In via subordinata di merito, la reclamante sostiene che in ogni caso la decisione del Giudice Sportivo andrebbe annullata in quanto, a fronte del notevole lasso di tempo trascorso dalla squalifica rimediata dal calciatore (stagione sportiva 2021/2022) e delle numerose partite da quest’ultimo nel frattempo disputate, avrebbe maturato il legittimo affidamento circa la posizione regolare di esso calciatore, sicché l’eventuale sanzione andrebbe eventualmente rideterminata senza pregiudizio del risultato acquisito sul campo o, tutt’al più, disponendo la ripetizione della gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo deve essere accolto in ragione della fondatezza dell’eccezione preliminare relativa alla violazione del contradditorio intervenuta nel corso del procedimento di primo grado.

Premesso che, ai sensi dell’art. 67, commi 6 e 7, C.G.S., gli interessati alla pronuncia del Giudice Sportivo devono essere tempestivamente informati del provvedimento con il quale viene fissata la data della pronuncia al fine di assicurare loro la possibilità di far pervenire memorie e documenti sino a due giorni prima e che tale comunicazione la reclamante Orvietana Calcio sostiene di non avere mai ricevuto, non può che constatarsi la mancanza, in atti, della prova tanto dell’invio (da parte dell’ufficio del Giudice Sportivo) quanto della ricezione (da parte della destinataria) della suddetta comunicazione del 29.11.2023.

E’ dunque evidente che all’odierna reclamante non è stato assicurato il regolare contraddittorio in ordine al ricorso proposto in primo grado dalla Ghiviborgo VDS, con la conseguenza che la decisione così assunta deve essere annullata, con rinvio al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale per il nuovo esame del merito ai sensi dell’art. 73, comma 2, C.G.S.. Resta pertanto assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del C.G.S..

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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