F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0103/CSA pubblicata del 12 Gennaio 2024 – A.S.D. Figline 1965

Decisione/0103/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0133/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0133/CSA/2023-2024, proposto dalla Società A.S.D. Figline 1965 in data 13.12.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 37 del 5.12.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28 dicembre 2023, il dott.  Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società A.S.D. Figline 1965, ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 100,00, inflitta alla reclamante, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 37 del 5 dicembre 2023, in relazione alla gara Figline 1965/Livorno 1915 del 2 dicembre 2023 valevole per il campionato Nazionale Juniores Under 19.

Il Giudice Sportivo, ha così motivato il provvedimento: “Per inosservanza dell’obbligo di presenza dell’ambulanza di soccorso ai bordi del campo”.

La società reclamante ha sostenuto di aver assolto all’obbligo di presenza dell’ambulanza ai bordi del capo. A tal fine allega due fotografie dalle quali, a suo giudizio, si evincerebbe la presenza del richiamato mezzo di soccorso e del personale addetto, chiedendo conclusivamente l’accoglimento del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

Il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "Per inosservanza dell’obbligo di presenza dell’ambulanza di soccorso ai bordi del campo".

Dalla mera documentazione fotografica esibita dalla reclamante non può ritenersi dimostrato che l’ambulanza fosse presente ai bordi del campo proprio in occasione della partita in questione, nessun idoneo riferimento spazio-temporale essendo stato offerto a supporto di tale circostanza, quale ad esempio apposita dichiarazione in tal senso del responsabile del servizio di ambulanza, etc.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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