DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 216 del 13.11.2023 – Delibera – GARA DEL 14/10/2023: REAL BUBI MERANO – ISOLA C5 Reclamo proposto da: Realk Bubi Merano

GARA DEL 14/10/2023: REAL BUBI MERANO – ISOLA C5

Reclamo proposto da: Realk Bubi Merano

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società REAL BUBI MERANO C5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore EPP FRANCIONEMAIKEL, nato il 18/10/1988, in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n. 147 del 21/10/2022 nella stagione agonistica 2022/2023 mentre lo stesso militava nelle file della Altovicentino Futsal, squadra che partecipava ai trentaduesimi di finale della Coppa della Divisione. Il ricorso è fondato e va accolto. Nel merito, dagli accertamenti esperiti è risultato che il suddetto atleta, nei trentaduesimi di finale della Coppa della Divisione della pregressa stagione sportiva, ove lo stesso militava nella fila della squadra Altovicentino Futsal, è stato squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. n. 147. Tale sanzione non è mai stata scontata dal calciatore nel prosieguo della manifestazione in quanto la società di appartenenza Altovicentino Futsal non aveva più modo di disputare alcun incontro successivamente alla pubblicazione del predetto C.U. n.147. Nel corso della corrente stagione sportiva il calciatore Epp Francionemaikel è stato tesserato dalla ASD ISOLA 5, e di conseguenza, in forza del principio di omogeneità in via principale avrebbe dovuto scontare la sanzione residua nella prima gara ufficiale di Coppa della Divisione della nuova Società di appartenenza, a condizione che vi avesse potuto partecipare. Tuttavia a partire dalla corrente stagione sportiva nelle gare della Coppa della Divisione è stata introdotta la limitazione di impiego dei soli calciatori nati dal 1 gennaio 2001, con evidente esclusione del calciatore in questione che è nato il 18/10/1988, rendendo così di fatto impossibile l’applicazione del principio di omogeneità nella fattispecie in esame e costringendo a fare ricorso al principio sussidiario dell’effettività, che impone che la squalifica debba essere comunque scontata. In forza del principio dell’effettività, quindi, poiché il tesserato nella corrente stagione di fatto “non appartiene più a quella categoria” per aver superato il limite di età, ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società. Per tali motivi il calciatore Epp Francionemaikel deve essere considerato in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte con la prima squadra della nuova Società di appartenenza (ASD ISOLA 5) all’incontro in oggetto senza aver mai scontato precedentemente la squalifica residua inflitta nel C.U. n. 147 del 21/10/2022.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 123 del 19/10/2023 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla Società : ASD ISOLA 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

 

 

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