DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 271 del 25.11.2023 – Delibera – GARA DEL 15/10/2023: ASD ATLANTE GROSSETO – ASD BOCA LIVORNO Reclamo proposto da: Boca Livorno
GARA DEL 15/10/2023: ASD ATLANTE GROSSETO – ASD BOCA LIVORNO
Reclamo proposto da: Boca Livorno
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. BOCA C5 LIVORNO avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2023 per le gare del campionato Under 19, in forza del quale è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’Arbitro.” Nel caso di specie, tenuto conto che la compagine della A.S.D. ATLANTE GROSSETO ha presentato all'arbitro una distinta con n.11 calciatori, i formati, in virtù delle disposizioni dianzi citate, avrebbero dovuto essere minimo n.9, pari, quindi, al 80% arrotondato per eccesso degli atleti schierati. Questo non è avvenuto in quanto gli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici hanno evidenziato che alla data di disputa dell’incontro solo n.8 erano i calciatori formati che hanno preso parte all'incontro richiamato in premessa, inferiori quindi al numero minimo previsto specificatamente per le gare di Campionato “Under 19”. Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 129 del 20/11/2023 , visto il C.U. n.01/2023 e l’art.10 comma 6 lett. a del C.G.S., si decide: - di accogliere il ricorso comminando alla A.S.D. ATLANTE GROSSETO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.