DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 05.12.2023 – Delibera – GARA DEL 19/11/2023: SSD META CATANIA – APS REGGIO SPORTING CLUB Reclamo proposto da: SSD META CATANIA

GARA DEL 19/11/2023: SSD META CATANIA – APS REGGIO SPORTING

CLUB Reclamo proposto da: SSD META CATANIA

Il Giudice sportivo, - visto il preannuncio di reclamo con cui la società SSD META CATANIA ha chiesto al Giudice Sportivo di non procedere all'irrogazione di una sanzione economica in relazione al ritardo con cui la propria squadra ha raggiunto l'impianto di gioco, allegando a tal fine documentazione attestante una causa di forza maggiore. - rilevato che il Giudice Sportivo è competente a giudicare esclusivamente in ordine: a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 del Codice di giustizia sportiva o comunque su segnalazione del Procuratore federale; b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco; c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari; d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell’art. 10, comma 7, CGS. - rilevato altresì che il procedimento dinanzi il Giudice Sportivo può essere instaurato su ricorso dell’interessato solo nei casi previsti dall’Ordinamento federale. - che nella fattispecie in esame la ricorrente non ha investito il Giudice circa la regolarità dello svolgimento dell'incontro, che si è regolarmente disputato, bensì circa altri fatti avvenuti in occasione dell'incontro eventualmente oggetto di valutazione discrezionale da parte dello scrivente in sede di omologazione dell'incontro.

P.Q.M.

Decide di respingere il ricorso dichiarandolo inammissibile; La tassa del ricorso è addebitata;

 

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