F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0138/TFN – SD del 23 Gennaio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 14775/1140pf22-23/GC/SA/gb del 6 dicembre 2023, nei confronti della società ASD Castellamonte Calcio A5 – Reg. Prot. 119/TFN-SD
Decisione/0138/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0119/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Gaetano Berretta – Componente
Serena Callipari – Componente
Valentino Fedeli – Componente (Relatore)
Claudio Sottoriva – Componente aggiunto
Luca Voglino – Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14775/1140 pf 22- 23/GC/SA/gb del 6 dicembre 2023, nei confronti della società ASD Castellamonte Calcio a 5,
il seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 6 dicembre 2023, prot. 14775/1140pf22-23/GC/SA/gh, ha deferito a questo Tribunale la società ASD Castellamonte Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS dei comportamenti posti in essere dal suo Presidente, sig.ra Cinzia Sicilia.
In precedenza, la Procura Federale aveva deferito la predetta sig.ra Sicilia e la stessa Società in quanto quest’ultima, a seguito dell’esonero del tecnico tesserato sig. Fabio Pennisi, avvenuto il 16 novembre 2022, non aveva provveduto nel termine dei successivi trenta giorni al tesseramento del nuovo tecnico, così come prescritto nel C.U. n. 1 ss 2022 – 2023 della Divisione Calcio a 5.
Si era pertanto contestato alla sig.ra Sicilia la violazione dell’art. 4 comma 1 del Regolamento della FIGC – LND ed alla Società la responsabilità diretta, riproposta – per quel che si dirà - in questo deferimento.
La fase predibattimentale
Raggiunta dalla notifica della CCI, la sig.ra Sicilia per sé e per la Società aveva presentato alla Procura Federale la richiesta di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS, in merito alla quale nulla veniva eccepito dalla Procura Generale dello Sport, sicché entrambi gli accordi venivano ratificati e pubblicati sul CU n. 131/AA FIGC del 18 settembre 2023.
La società ASD Castellamonte Calcio a 5, tuttavia, non ottemperava all’accordo, che pertanto era dichiarato risolto con provvedimento pubblicato sul CU n. 240/AA FIGC del 28 novembre 2023. Da questa inottemperanza della Società scaturisce l’attuale deferimento.
Il dibattimento
All'udienza del 17 gennaio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, di rinvio dalla precedente udienza del 19 dicembre 2023 disposta da questo Tribunale con ordinanza di pari data, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Lorenzo Giua, che, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione a carico della Società dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00). Per la Società deferita si è collegato il consigliere sig. Biagio Montesano, il quale si è rimesso al giudizio di questo Tribunale.
La decisione
Il CU n. 11 ss 2022-2023 della Divisione Calcio a 5, alla voce “Procedura di tesseramento” punto d) "Altre disposizioni", pag. 47, prevede che “nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l’allenatore tesserato, le società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero o rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente”.
Risulta dagli atti del procedimento che la Società aveva licenziato l’allenatore Pennisi il 16 novembre 2022 e che in pari data aveva depositato presso il Settore Tecnico FIGC il tesseramento del nuovo allenatore sig. Giuseppe Vassallo, regolarmente iscritto presso il Settore Tecnico FIGC, al quale aveva attribuito le stesse funzioni del suo predecessore.
Di tale deposito il Settore Tecnico ne dava conferma alla Società con comunicazione anch’essa del 16 novembre 2022, con la quale si precisava che il Vassallo poteva esercitare l’attività di responsabile della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B, con salvezza di eventuali irregolarità che fossero riscontrate all’esito della procedura di tesseramento.
La Società, poiché nel successivo mese di gennaio 2023 il tesseramento del nuovo allenatore, ancorché tempestivamente comunicato, risultava ancora in attesa di convalida, il giorno 17 dello stesso mese inviava al Settore Tecnico il rinnovo della pratica di tesseramento del nuovo allenatore, che veniva regolarizzata.
In questo contesto, appare evidente che la Società, avendo comunicato al Settore Tecnico FIGC nello stesso giorno dei due fatti (16 novembre 2022) tanto la risoluzione del rapporto con il Pennisi, quanto il tesseramento del Vassallo, aveva rispettato la norma, a nulla rilevando, in termini di responsabilità della Società, che la convalida del tesseramento del nuovo allenatore da parte del Settore Tecnico FIGC era avvenuta a distanza di tempo dalle due distinte ma contestuali comunicazioni della Società, di cessazione del rapporto con il vecchio allenatore e di costituzione del rapporto con il nuovo. L’ASD Castellamonte Calcio a 5 va conseguentemente prosciolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie la società ASD Castellamonte Calcio a 5.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 23 gennaio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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