F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0101/CSA pubblicata del 17 Gennaio 2024 – S.S. JUVE STABIA S.R.L.

Decisione/0101/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0138/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 138/CSA/2023-2024, proposto da s.s. Juve Stabia s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 105/DIV del 12 dicembre 2023;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla riunione in videoconferenza del giorno 3 gennaio 2024, il Cons. Nicola Durante;

Sentito l’avvocati Filippo Pandolfi, per la società reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Juve Stabia impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Com. Uff. n. 105/DIV del 12 dicembre 2023, che – con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2023–2024 Crotone/Juve Stabia, disputata il 9 dicembre 2023 e terminata 1-1 – ha irrogato all’allenatore dei portieri Amedeo Petrazzuolo la sanzione dell’inibizione fino al 12 aprile 2024 e l’ammenda 500,00, “per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti del tesserato sig. Zizza Antonio in quanto, dopo essere stato colpito con un pugno al volto dal sig. omissis, reagiva colpendo con un pugno al volto il sig. Zizza Antonio. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli steward e degli agenti della Digos. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario”.

Col proposto reclamo, si chiede la riduzione della sanzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 3 gennaio 2024, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Esso parte dal presupposto che la condotta, la cui esistenza non è confutata, sia stata posta in essere dall’incolpato “ al solo fine di esercitare il proprio diritto alla legittima difesa, ex art. 52 del cod. penale, e preservare la propria incolumità”.

Occorre premettere che il fatto si trova così descritto nel referto di gara del delegato di Lega, che costituisce “ piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.): “alla fine del primo tempo, durante il rientro delle squadre nello spogliatoio l’allenatore del Crotone, sig. Zauli Lamberto, spingeva alle spalle l’allenatore dei portieri della Juve Stabia, sig. Petrazzuolo Amedeo, invitandolo all’immediato rientro. Il sig. Petrazzuolo, a sua volta, rispondeva al sig. Zauli con la frase “Ma che c… vuoi”. Da quel momento si innescava un parapiglia durante il quale omissis (n.d.e.: trattasi di soggetto sottoposto ad altro procedimento ancora in corso), che intanto si era portato all’interno dello spogliatoio pur non avendone titolo, colpiva con un pugno al volto l’allenatore dei portieri della Juve Stabia, sig. Petrazzuolo Amedeo. Quest’ultimo, a sua volta, colpiva con un pugno al volto lo SLO del Crotone, sig. Zizza Antonio. La situazione rientrava nella normalità solo dopo l’intervento degli steward e degli agenti della Digos che intanto erano giunti nello spogliatoio”.

E’ pertanto acclarato che l’incolpato, nel corso di “un parapiglia” verificatosi “durante il rientro delle squadre nello spogliatoio” ed in immediata reazione ad “un pugno al volto”, “colpiva con un pugno al volto” un dirigente della compagine avversaria.

Correttamente il fatto è stato sanzionato con l’inibizione di cui all’art. 9, comma 1, lett. h), CGS, il quale prescrive che l’entità massima irrogabile “non può superare la durata di cinque anni”.

L’art. 9, comma 1, CGS contempla una distinzione tra sanzioni riferibili ai calciatori e sanzioni riferibili ad altri soggetti dell’ordinamento sportivo: la squalifica attiene all’interdizione dalla partecipazione all’attività agonistica, mentre l’inibizione riguarda le attività dei soggetti che, al contrario dei calciatori, non sono direttamente impegnati nell’attività agonistica. Squalifica ed inibizione costituiscono dunque differenti tipologie di sanzione che investono, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) e lett. h), CGS, diversi soggetti dell’ordinamento sportivo (cfr. CFA, Sez. I, decisione n. 90/CFA/2021-2022/C).

Venendo tuttavia all’entità della sanzione, il collegio, avuto riguardo al duplice fatto che la condotta è avvenuta in reazione ad un grave fatto ingiusto altrui e che “non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario”, ritiene equa la sanzione dell’inibizione fino al 12 marzo 2024 (tre mesi), mantenendo ferma l’ammenda di 500,00.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la durata dell’inibizione fino al 12 marzo 2024, mantenendo ferma l’ammenda di 500,00.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                      Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it