F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0112/CSA pubblicata del 18 Gennaio 2024 – F.C. Forsempronese 1949 SSDRL

Decisione/0112/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0147/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Componente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0147/CSA/2023-2024, proposto dalla società F.C. Forsempronese 1949 SSDRL in data 26.12.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 69 del 22.12.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.01.2024, l’Avv. Andrea Galli.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società F.C. Forsempronese 1949 SSDRL ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta ai propri calciatori tesserati, Sigg.ri Massimo Conti e Lorenzo Pagliari, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 69 del 22.12.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone F, Forsempronese 1949 SSD.ARL / Tivoli Calcio 1919, del 20.12.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato i Sigg.ri Massimo Conti e Lorenzo Pagliari per 4 giornate effettive di gara, entrambi “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate rispetto al comportamento tenuto dai suoi tesserati nelle circostanze per cui è causa, chiedendone la riduzione.

Secondo la società Forsempronese i due atleti si sono limitati a proferire frasi, esasperate dalla tensione, volte solamente a manifestare il loro dissenso nei confronti di alcune decisioni arbitrali. Inoltre, la società reclamante fornisce una diversa versione delle espressioni testuali proferite dai tesserati, non corrispondente a quelle refertate, di tal che le condotte sanzionate non sarebbero qualificabili come irriguardose, evidenziando, infine, che i giocatori si sono allontanati senza proferire parola nei confronti del Direttore di Gara e accettando i provvedimenti, tanto che, dopo la fine della partita, il Sig. Conti si è recato nello spogliatoio dell’Arbitro per porgere le proprie scuse.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 gennaio 2024 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue: Conti Massimo [VICE-CAP.]: “Mi diceva da pochi metri "sei un pollo, svegliati fuori"”; Pagliari Lorenzo [CAP.]: “Mi diceva da un metro di distanza "sei davvero imbarazzante torna a casa tua"”.

Le condotte, come sopra refertate, risultano sanzionabili nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, in ragione della recente modifica apportata all’art.36 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023, per l’indubitabile contenuto irriguardoso delle espressioni proferite dai due tesserati, il cui tenore testuale risultante dal referto arbitrale smentisce la diversa ricostruzione operata dalla società reclamante, non risultando neppure alcun cenno alle scuse che il Sig. Conti avrebbe rivolto al Direttore di gara.

Dette espressioni, inoltre, non risultano qualificabili alla stregua di una protesta o di una critica all’operato del direttore di gara, bensì sono rivolte direttamente alla sua persona e recano in sé un contenuto oggettivamente denigratorio, non ravvisandosi, peraltro, la ricorrenza di alcun presupposto per l’applicabilità delle invocate attenuanti, fermo restando che l’art. 36 CGS - per quanto la cosa possa apparire discutibile - non consente di operare alcuna sperequazione nella quantificazione della sanzione irrogabile, ponendo sullo stesso piano, deve ritenersi proprio al fine di eradicarle entrambe dai campi di gioco, sia la condotta qualificabile come ingiuriosa che quella meramente irriguardosa nei confronti della terna arbitrale.

Ne consegue che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono legittime e vanno quindi confermate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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