F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0116/CSA pubblicata del 19 Gennaio 2024 – Associazione Sportiva Dilettantistica La Fenice Amaranto-LFA Reggio Calabria-Martinez Miguel Angel
Decisione/0116/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0128/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0128/CSA/2023-2024, proposto dalla società Associazione Sportiva Dilettantistica La Fenice Amaranto – LFA Reggio Calabria e dal calciatore Martinez Miguel Angel in data 14.12.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 59 del 5.12.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.01.2024, il dott. Sebastiano Zafarana e udito l’Avv. Gian Paolo Guarnieri;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica La Fenice Amaranto – LFA Reggio Calabria ed il calciatore Martinez Miguel Angel hanno proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al suddetto calciatore dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 59 del 05.12.2023) in relazione alla gara Canicattì/La Fenice Amaranto A.S.D. del 03.12.2023 terminata con il risultato di 0-1.
Nel rapporto arbitrale è riferito che al minuto 38’ del 1T il suddetto calciatore veniva espulso poiché: “A seguito di un fallo di gioco, si alza dalla sua panchina per protestare dopo essere già stato richiamato in precedenza mandandomi a quel paese. Ci sono voluti 3 minuti per riprendere il gioco prima che uscisse dal terreno di gioco”.
Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere, giocatore in panchina, rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara, ritardando l’uscita del terreno di gioco.”.
I reclamanti ritengono la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal tesserato nella circostanza per cui è causa, e in sintesi sostengono che:
- dagli atti ufficiali di gara non è possibile evincere l’effettivo contenuto della frase in tesi profferita dal calciatore;
- la qualificazione della frase come “irriguardosa” sarebbe stata operata dal Giudice Sportivo in modo del tutto apodittico, posto che non è noto il contenuto della frase rivolta all’arbitro;
- il calciatore, da parte sua, non rammenta se e come possa essersi rivolto in maniera irrispettosa o irriguardosa nei confronti del Direttore di gara;
- non corrisponderebbe al vero che il calciatore, dopo l’esibizione del cartellino rosso, ha ritardato l’uscita dal campo di giuoco, come sarebbe dimostrato dalle riprese video prodotte in atti.
Conclusivamente parte reclamante chiede a questa Corte: in via principale l’annullamento della sanzione; in via subordinata la riduzione della sanzione.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 28 dicembre 2023 questa Corte ha ritenuto opportuno sentire l’arbitro, il quale ha precisato che nell’occorso il calciatore Martinez Miguel Angel ha profferito al suo indirizzo la parola “vaffanculo” accompagnata dal gesto della mano. Il difensore di parte ricorrente, informato di quanto precisato dall’arbitro, ha chiesto la concessione di termini a difesa per eventualmente controdedurre sul punto, e pertanto il procedimento è stato rinviato all’udienza del 4 gennaio 2024.
All’udienza del 4 gennaio 2024, udito l’avv. Gian Paolo Guarnieri, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Lo svolgimento dei fatti - per come riportati nel rapporto arbitrale e precisati dallo stesso Direttore di gara a seguito di audizione - è rimasto in sostanza incontestato da parte reclamante, il cui difensore, in sede di discussione orale, si è limitato a ribadire che il calciatore Martinez Miguel Angel non serba precisa memoria di quanto esattamente avvenuto nel frangente.
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., con riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara.
Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che:
“1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
Il che giustifica l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica, non avendo evidentemente inciso, nella commisurazione della sanzione, la circostanza – sia pure riportata nella motivazione del Giudice Sportivo e contestata da parte reclamante con il preteso ausilio di riprese video la cui produzione deve ritenersi inammissibile non essendo qui controversa l’identità dell’autore del comportamento illegittimo sanzionato - che il giocatore abbia ritardato l’uscita dal campo di giuoco.
Orbene, non avendo parte reclamante addotto la sussistenza di circostanze attenuanti ai fini della riduzione della squalifica, la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia congrua e condivisibile.
Ne consegue che le domande proposte dalla reclamante in via principale e in via subordinata non possono essere accolte e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società Associazione Sportiva Dilettantistica La Fenice Amaranto – LFA Reggio Calabria e dal calciatore Martinez Miguel Angel deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce