F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0117/CSA pubblicata del 19 Gennaio 2024 – Portogruaro Calcio A.S.D.
Decisione/0117/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0142/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0142/CSA/2023-2024, proposto dalla società Portogruaro Calcio A.S.D. in data 27.12.2023;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 66 del 19.12.2023; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.01.2024, il dott. Sebastiano Zafarana.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Portogruaro Calcio A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Nicoloso Luca, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale (Com. Uff. n.66 del 19/12/2023), in relazione alla gara Portogruaro Calcio/Dolomiti Bellunesi del 16.12.2023, terminata col risultato di 2-2.
Nel rapporto arbitrale è riferito che al minuto 45+5’ del 2T il suddetto calciatore veniva espulso dall’arbitro poiché: “Dopo il triplice fischio, Nicoloso Luca, N. 10, si volta verso di me e urla: Vaffanculo. Il ragazzo, poi si scusa immediatamente dicendo che non era rivolto verso di me, ma verso il suo compagno che stava in una posizione ravvicinata rispetto alla mia”.
Successivamente il Direttore di gara ha fornito “chiarimenti” al G.S. con mail del 18 dicembre 2023 nella quale ha precisato che “Al termine della partita, Nicoloso Luca, N. 10 della società Portogruaro, si girava verso di me, e ad una distanza di circa dieci metri mi urlava: vaffanculo”.
Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere, al termine della gara rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa”.
La società Portogruaro Calcio ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo chiedendone in via principale l’annullamento, ritenendo non essere stato commesso dal proprio tesserato il fatto sanzionato.
In sintesi sostiene:
- che l’arbitro sarebbe caduto in errore nell’espellere il calciatore Luca Nicoloso il quale ha subito fatto notare – come peraltro verbalizzato dall’arbitro – che l’espressione offensiva era in realtà rivolta al proprio compagno di squadra Capellari che si trovava alle spalle, e sulla direttrice, dell’arbitro;
- che ciò si evincerebbe anche dalle immagini video prodotte a corredo del reclamo, supportate dalla testimonianza del compagno di squadra Kevin Rossi di cui la reclamante chiede l’escussione sul capitolato di prova articolato nello scritto difensivo.
Ha chiesto, in subordine, la riduzione della squalifica in quanto ritenuta eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 4 gennaio 2024 il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità dei mezzi di prova offerti dalla società reclamante a supporto delle proprie tesi difensive.
Quanto alla prova televisiva l’art. 58 del C.G.S. (mezzi audiovisivi) stabilisce al comma 1 che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale”.
La giurisprudenza di questa Corte - ribadita la prevalenza del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti - ha sempre affermato il principio secondo cui gli organi di giustizia sportiva hanno la facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine di comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, le riprese televisive o altri filmati che offrano piena documentazione nelle ipotesi in cui da tali filmati emerga l'errore di persona nel quale l'arbitro e/o gli altri ufficiali di gara sono incorsi all'atto di comminare una ammonizione o di determinare un'espulsione o un allontanamento dal campo nei confronti di un soggetto diverso da quello che si era reso protagonista del comportamento illegittimo.
In altre parole l'ingresso della prova televisiva nel giudizio sportivo ha valenza soltanto sussidiaria rispetto a quanto non contenuto nel referto arbitrale; e comunque essa è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia controversa l’identità dell’autore del comportamento illegittimo sanzionato, mentre nel caso di specie tale identità non è contestata, essendo pacifico che si tratti del calciatore Luca Nicoloso; fattispecie che esula con tutta evidenza dalle ipotesi di ammissibilità del mezzo di prova in argomento.
Quanto poi alla prova testimoniale, è evidente come le dichiarazioni del compagno di squadra sono prive di alcun rilievo probatorio per la ridetta valenza di “piena prova” (ex art. 61, 1° comma, C.G.S.) che assumono gli atti ufficiali di gara, ferma restando la dubbia ammissibilità della prova testimoniale nei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi e nei gradi successivi.
Nel caso in esame, peraltro, i documenti ufficiali di gara hanno descritto in modo puntuale e circostanziato il comportamento tenuto dal Nicoloso Luca, e dunque anche per tale ragione, i mezzi di prova offerti dalla reclamante devono essere dichiarati inammissibili.
In particolare, questa Corte rileva come il rapporto arbitrale sia già sufficientemente chiaro e circostanziato nel descrivere il fatto; rileva altresì come il tenore della successiva integrazione resa dal Direttore di gara sia tale da fugare qualsiasi residuo dubbio in ordine alla corretta percezione del fatto da parte dell’arbitro.
Infatti, il Direttore di gara ha ulteriormente specificato che “Al termine della partita, Nicoloso Luca, N. 10 della società Portogruaro, si girava verso di me, e ad una distanza di circa dieci metri mi urlava: vaffanculo”; con ciò significando che per la ravvicinata distanza (circa 10 metri) non poteva aver equivocato il destinatario dell’espressione offensiva (“mi urlava”).
Per quanto precede deve essere respinta la domanda di annullamento o revoca della sanzione, formulata in via principale dalla reclamante.
Riguardo invece alla domanda subordinata di riduzione della sanzione, la Corte osserva quanto segue.
Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che:
“1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
- per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
- Il che giustifica l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica.
Con riferimento, invece, alle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante ai fini della riduzione della squalifica, la Corte ritiene apprezzabile la condotta tenuta dal tesserato che nell’immediatezza del fatto si è scusato con il direttore di gara; potendosi così riconoscere al tesserato le attenuanti generiche sub art.13, comma 2, C.G.S. con conseguente riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo da quattro a tre giornate effettive di gara.
Conclusivamente, per tutto quanto precede il ricorso proposto dalla società Portogruaro Calcio A.S.D. deve essere parzialmente accolto, nei limiti sopra precisati.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Luca Nicoloso a 3 (tre) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce